Ultime news

Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2019
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante regolamento del Parlamento europeo sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, ed in particolare l’articolo 6;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e dell’interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto e’ sostituito dal seguente: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio»;
b) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). – 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.»;
c) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformita’ dei DPI). – 1. Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.
2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;
d) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). – 1. I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 15 e all’allegato III del regolamento DPI, nonche’, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.»;
e) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Procedura di valutazione della conformita’). – 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformita’ di cui all’articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all’allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorita’ di vigilanza del mercato.
2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita’ UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI.
3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI.»;
f) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Organismi notificati). – 1. Le attivita’ di cui all’articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI, sono effettuate da organismi notificati autorizzati ai sensi del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI.
3. La domanda di autorizzazione e’ presentata al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 27 del regolamento DPI.
4. L’autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l’accreditamento ed e’ rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dietro corresponsione di tariffa ai sensi dell’articolo 15.
5. Le spese per le attivita’ di cui al comma 1 sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione.
6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione vigilano sull’attivita’ degli organismi notificati autorizzati e hanno facolta’ di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI.
7. Qualora l’organismo di valutazione della conformita’ non soddisfi piu’ i requisiti di cui al comma 2, l’autorizzazione e’ revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’autorita’ di notifica procede secondo quanto previsto dall’articolo 30 del regolamento DPI.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V del regolamento DPI secondo la procedura di cui all’articolo 28 del regolamento DPI.
9. Gli organismi notificati mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un accesso telematico alla propria banca dati per l’acquisizione d’informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.»;
g) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Validita’ degli attestati di certificazione CE). – 1. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi secondo quanto disposto dall’articolo 47 del regolamento DPI.»;
h) l’articolo 12 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Marcatura CE). – 1. Il fabbricante appone sul DPI la marcatura CE secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento DPI.»;
i) l’articolo 12-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis (Disposizioni per la documentazione tecnica). – 1. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformita’ nonche’ le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.»;
l) l’articolo 13 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI). – 1. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorita’ di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi’, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
4. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche’ gli organi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
5. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all’interessato con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e’ possibile ricorrere.
6. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell’importatore, del distributore o dell’operatore economico destinatario del relativo provvedimento.»;
m) l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali). – 1. Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI nonche’ l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti e’ punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni.
2. I distributori che non rispettano gli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI e’ punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro.
4. Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformita’ UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.
5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 2, chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all’articolo 17 del regolamento DPI e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
6. Il fabbricante o il suo mandatario, quest’ultimo nei limiti di cui all’articolo 9 del regolamento DPI, che a richiesta dell’autorita’ di sorveglianza di cui all’articolo 13, comma 1, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento DPI, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita’ e la leggibilita’, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
8. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui al comma 5 dell’articolo 13 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro.
9. Chiunque promuove pubblicita’ per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
10. Agli effetti delle norme penali, gli organismi che effettuano le attivita’ previste all’articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si considerano incaricati di pubblico servizio.
11. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
13. Alle contravvenzioni previste dal presente articolo, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.»;
n) l’articolo 14-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis (Disposizioni di adeguamento). – 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e gia’ eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti, necessarie al completo adattamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 e degli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo per i quali non sia possibile o sufficiente l’adozione di ordinari provvedimenti amministrativi.»;
o) l’articolo 15 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformita’ dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita’ e per la vigilanza sul mercato). – 1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e ai sensi dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli operatori economici interessati, oltre alle spese relative alle procedure di valutazione della conformita’ dei DPI di cui al capo IV del regolamento DPI, le spese per le attivita’ di vigilanza sul mercato di cui al capo VI del regolamento DPI e sono a carico dei richiedenti le spese per le attivita’ di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformita’ di cui al capo V del regolamento DPI.
2. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le tariffe per le attivita’ di cui al comma 1 svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle relative alle attivita’ svolte dall’Organismo unico nazionale di accreditamento di cui all’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonche’ i termini, i criteri di riparto e le modalita’ di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell’entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni.»;
p) gli articoli 4, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati;
q) gli allegati I, II, III, IV, V e VI sono abrogati.

NOTE

Avvertenza:

– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
– Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
– Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi’ recita:
«Art. 31. (Procedure per l’esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). – 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi’
determinato sia gia’ scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall’amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e’ acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche’ su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e’ richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all’esigenza di
garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo’
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo’ adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell’Unione europea di cui
all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all’articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell’Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell’articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all’articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea). –
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all’articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l’indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione
europea non possono prevedere l’introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita’.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e’ prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita’,
tenendo conto della diversa potenzialita’ lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita’ personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole
ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu’ gravi,
della privazione definitiva di facolta’ e diritti derivanti
da provvedimenti dell’amministrazione, nonche’ sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e’ prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l’illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall’articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia’ comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita’ rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all’articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all’attuazione di
altri atti dell’Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia’ attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all’articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell’Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu’ amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu’
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarieta’ dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita’, l’efficacia e l’economicita’ nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e’ assicurata la parita’ di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione europea e non puo’ essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
– Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
(Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289, S.O.
– Il regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante
regolamento del Parlamento europeo sui dispositivi di
protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE
del Consiglio e’ pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016,
n. L 81.
– Il testo dell’articolo 6 della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2016 – 2017)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n.
259, cosi’ recita:
«Art. 6. (Delega al Governo per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio). – 1. Il
Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti legislativi
per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale
e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze
e dell’interno.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l’adeguamento alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 e alle altre
innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con
abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con
il medesimo regolamento (UE) n. 2016/425 e coordinamento
delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita’ di adeguare la
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo
regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle materie non riservate alla legge e gia’
eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo
economico quale autorita’ notificante ai sensi
dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/425;
d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari
per la valutazione, la notifica e il controllo degli
organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte
terza nel processo di valutazione e verifica della
conformita’ dei dispositivi di protezione individuale ai
requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli
articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. 2016/425, anche al
fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di
controllo degli organismi siano affidati mediante apposite
convenzioni non onerose all’organismo unico nazionale di
accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23
luglio 2009, n. 99;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e
tariffe per le attivita’ connesse all’attuazione del
regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4
dell’articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
f) previsione di sanzioni penali o amministrative
pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla
gravita’ delle violazioni degli obblighi derivanti dal
regolamento (UE) n. 2016/425, conformemente alle previsioni
dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e dell’articolo 33,
commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato
dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo
VI del regolamento (UE) n. 2016/425;
g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o
di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di
cui al comma 1.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».

Note all’art. 1:

– Il testo degli articoli 4, 8, 9, 10 e 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, citato nelle note alle
premesse, cosi’ recita:
«Art. 4. (Categorie di DPI). – 1. I DPI sono suddivisi
in tre categorie.
2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di
progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona
da rischi di danni fisici di lieve entita’. Nel progetto
deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la
possibilita’ di valutarne l’efficacia e di percepire, prima
di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di
effetti lesivi.
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI
che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da
strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entita’ e facilmente
reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con
oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura
superiore ai 50° C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di
attivita’ professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere
organi vitali ed a provocare lesioni a carattere
permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non
rientrano nelle altre due categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di
progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi
di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel
progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa il
DPI non abbia la possibilita’ di percepire tempestivamente
la verificazione istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria
filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas
irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi
compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel
tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni
ionizzanti;
d) i DPI per attivita’ in ambienti con condizioni
equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°
C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in
fusione;
e) i DPI per attivita’ in ambienti con condizioni
equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50°
C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute
dall’alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi
connessi ad attivita’ che espongano a tensioni elettriche
pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni
elettriche;
h).»
«Art. 8. (Sistemi di controllo della produzione di DPI
di terza categoria). – 1. I DPI della terza categoria sono
sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei sistemi di
controllo previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10.»
«Art. 9. (Controllo del prodotto finito). – 1. Il
costruttore adotta tutte le misure necessarie affinche’ il
sistema di fabbricazione, ivi comprese l’ispezione finale
dei DPI e le prove, garantisca l’omogeneita’ della
produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello
descritto nell’attestato di certificazione CE.
2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza
preavviso da un organismo di controllo scelto dal
costruttore, di regola ad intervalli di almeno un anno.
3. L’organismo di controllo accerta la conformita’ ai
requisiti essenziali di cui all’allegato II dei DPI
prodotti dal costruttore e la loro corrispondenza con il
modello oggetto di certificazione CE, esaminandone un
numero sufficiente di esemplari ed effettuando le prove
previste dalle norme armonizzate e quelle comunque
necessarie.
4. Qualora sorgano difficolta’ nella valutazione di
conformita’, l’organismo di controllo, se diverso da quello
che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE, puo’
assumere da quest’ultimo tutte le informazioni ed i
chiarimenti necessari.
5. L’organismo di controllo redige un resoconto delle
attivita’ svolte e ne da’ copia al costruttore.
6. Qualora l’organismo di controllo accerti che la
produzione non e’ omogenea o che i DPI esaminati non
corrispondano al modello descritto nell’attestato CE e non
siano conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato
II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a quanto
verificato e ne informa immediatamente il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato per gli
eventuali provvedimenti di cui all’art. 13.»
«Art. 10. (Controllo del sistema di qualita’). – 1. Il
costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda
di approvazione del proprio sistema di qualita’.
2. Nell’ambito del sistema di qualita’ sono effettuati
per ciascun DPI gli esami e le prove di cui al comma 3
dell’art. 9 per verificare la rispondenza dei DPI ai
requisiti essenziali di cui all’allegato II.
3. La domanda di cui al comma 1, comprende:
a) tutte le informazioni relative al genere di DPI
prodotti, ivi compresa, se necessaria, la documentazione
inerente al modello oggetto di certificazione CE;
b) la documentazione sul sistema di qualita’;
c) un impegno a mantenere adeguato ed efficace il
sistema di qualita’.
4. La documentazione sul sistema di qualita’ comprende
la descrizione:
a) degli obiettivi del sistema di qualita’,
dell’organigramma con l’indicazione per ciascun dipendente
dei loro poteri e delle loro responsabilita’;
b) dei controlli e delle prove previsti sui DPI
prodotti;
c) dei mezzi di controllo dell’efficienza del sistema
di qualita’.
5. L’organismo di controllo effettua ogni necessaria
verifica della struttura del sistema di qualita’ e ne
accerta la capacita’ di rispettare quanto previsto dal
comma 2, in particolare per quanto riguarda la
corrispondenza tra DPI prodotti e il modello oggetto di
certificazione CE.
6. La decisione dell’organismo di controllo e’
comunicata al richiedente. Nella comunicazione sono
riportati i risultati dei controlli effettuati e la
motivazione della decisione.
7. Il costruttore informa l’organismo di controllo che
ha approvato il sistema di qualita’ di ogni progetto di
modifica del sistema.
8. L’organismo di controllo valuta il progetto e
comunica la propria decisione nelle forme di cui al comma
6.
9. All’organismo di controllo e’ demandata la
sorveglianza sul sistema di qualita’.
10. L’organismo di controllo procede periodicamente ad
effettuare degli accertamenti per verificare che il
costruttore mantenga gli impegni assunti relativamente al
sistema di qualita’. Il costruttore e’ tenuto a far
accedere l’organismo di controllo nei locali di ispezione,
prova ed immagazzinamento dei DPI e fornisce ogni
informazione necessaria e, in particolare, la
documentazione sul sistema di qualita’ e la documentazione
tecnica. L’organismo di controllo redige una relazione e ne
da’ copia al costruttore.
11. L’organismo di controllo puo’ in ogni momento
effettuare accessi senza preavviso presso il costruttore al
quale viene data copia del resoconto dell’accesso.»
«Art. 11. (Dichiarazione di conformita’ CE). – 1. Il
fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario, prima di iniziare la
commercializzazione, effettua una dichiarazione di
conformita’ CE da allegare alla documentazione tecnica del
modello, secondo le indicazioni riportate nell’allegato VI,
con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono
conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone
sul DPI la marcatura CE di cui all’articolo 12.»
«Allegato I (Elenco esaustivo delle categorie di DPI
che non rientrano nel campo di applicazione della presente
direttiva). – 1. DPI progettati e fabbricati specificamente
per le forze armate o quelle per il mantenimento
dell’ordine (caschi, scudi, ecc.);
2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori
aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per
la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
l’umidita’, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
il calore (guanti, ecc.);
4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di
persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non
siano portati ininterrottamente.
5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a
motore a due o tre ruote.».

Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 74:
1) al comma 1, le parole: «Si intende» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si tiene conto, inoltre, delle finalita’, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.»;
2) al comma 2, le parole: «Non costituiscono DPI» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI»;
b) all’articolo 76:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»;
2) al comma 2, le parole: «I DPI di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1».

Note all’art. 2:

– Il testo dell’articolo 74 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., come
modificato dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 74. (Definizioni). – 1. Ai fini del presente
decreto si intende per dispositivo di protezione
individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu’
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonche’ ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle
finalita’, del campo di applicazione e delle definizioni di
cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del
regolamento (UE) n. 2016/425.
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attivita’ lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.».
– Il testo dell’articolo 76 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 76. (Requisiti dei DPI). – 1. I DPI devono essere
conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425,
e sue successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1
devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per se’ un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le
sue necessita’.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso
simultaneo di piu’ DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo,
la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.

Art. 3 – Disposizioni di raccordo e abrogazioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 89/686/CEE, abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/425, si intendono fatti a quest’ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X al regolamento stesso.
3. Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e’ abrogato.

Note all’art. 3:

– La direttiva 89/686/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale e’
pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 399.
– Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
2016/425, si veda nelle note alle premesse.
– Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10
(Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE
relative ai dispositivi di protezione individuale) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1997, n. 24.

Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 19 febbraio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali

Bonafede, Ministro della giustizia

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Tria, Ministro dell’economia e
delle finanze

Salvini, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede