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La delibera AEEG 642/2014 approva gli aggiornamenti delle norme di connessione CEI 0-16 e 0-21 pubblicati dal CEI a dicembre 2014 e ne detta i tempi di applicazione. Con tali varianti vengono indicate le regole di connessione e le prove sui sistemi di accumulo nella Norma CEI 0-16, relativa alla media tensione, e le regole di connessione senza prove nella Norma CEI 0-21, relativa alla bassa tensione. La parte prove in bassa tensione è ancora allo studio e verrà pubblicata tra la primavera e l’estate del 2015.

Quali sono i requisiti per la connessione che dovranno rispettare i sistemi di accumulo? Le principali caratteristiche sono:
seguire delle curve di capability;
regolazione della potenza attiva;
– 
limitazione della potenza attiva per valori di tensione prossimi al 110% del valore nominale;
– condizione di funzionamento in sovra-frequenza assorbendo potenza attiva e interrompendo l’eventuale ciclo di scarica;
– funzionamento in sotto-frequenza erogando potenza attiva e interrompendo l’eventuale ciclo di carica;
– partecipazione al controllo della tensione.

I requisiti tecnici definiti dalle varianti alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 dovranno essere rispettati per tutti i sistemi per i quali è presentata la richiesta di connessione dal 21 novembre 2014. La connessione dei sistemi di accumulo, sia in media che in bassa tensione, è possibile fornendo unicamente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il DPR 445/00, questo per dare il tempo necessario ai costruttori e ai laboratori per effettuare le prove definite negli allegati delle Norme.

L’obbligatorietà di fornire i test report per le connessioni in media tensione, come definito dall’allegato N.bis della CEI 0-16, si avrà per richieste di connessione successive al 1 settembre 2015. Per le connessioni in bassa tensione, invece, non essendo ancora stato pubblicato l’allegato relativo alle prove, non è attualmente indicato un tempo oltre il quale dover fornire i test report; quando verranno pubblicate le prove, ci sarà un ulteriore intervento dell’Autorità che ne definirà l’applicazione.

Nelle due varianti è indicato anche un ritardo nell’attivazione delle funzioni di limitazione della potenza attiva per transitori di sovrafrequenza originatori sulla rete e di erogazione/assorbimento automatico di potenza reattiva secondo una curva caratteristica, che vale per tutti gli inverter, anche per quelli che vanno installati su un impianto unicamente fotovoltaico, senza accumulo. L’obbligatorietà di fornire tale ritardo è però solo per impianti la cui richiesta di connessione è successiva al 1 settembre 2015.

Anie energia