Ecco un secondo parere del Ministero dello Sviluppo Economico sulla possibilità di rivestire la carica di responsabile tecnico in due società. La richiesta del parere viene dalla Camera di Commercio di Savona.
“Con nota pervenuta in via elettronica in data 17 settembre, codesta Camera chiedeva se un socio di società artigiana possa rivestire la carica di responsabile tecnico in due società, o se esso possa, in quanto responsabile tecnico, incorrere nel divieto sancito dal comma 2, dell’art. 3 del dm 37/08.
Senza entrare nel merito della vicenda dell’imprenditore artigiano, che esula dalle competenze di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.
La disciplina introdotta col regolamento suddetto, innova rispetto alla previgente legge 46/90, introducendo un criterio di unicità ed incompatibilità riferito al responsabile tecnico dell’impresa abilitata.
Tuttavia la norma va letta a parere dello scrivente nella sua interezza. Il comma primo dell’articolo 3, afferma che “le imprese… sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4”.
Non diversamente il soppresso articolo 2, comma 2, della legge 46/90, affermava che “l’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 3, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti”.
Entrambe le disposizioni pertanto fondano l’abilitazione dell’impresa sulla qualificazione tecnico-professionale, dell’imprenditore o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l’impresa può preporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di responsabile tecnico.
Ne consegue che l’attuale definizione normativa, del comma 2 dell’articolo 3 del dm 37, “Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”, nell’ottica di una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell’articolo 3, nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all’imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.
Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle due società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare entrambe le imprese”.
Per il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione del Mercato
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Marco Maceroni