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Riportiamo le disposizioni riguardanti efficienza energetica e fonti rinnovabili previste dalla “Finanziaria 2008” pubblicata, come Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300
del 28 dicembre 2007 (Articolo 2, commi
da 143 a 174).
In particolare, dal comma 143 al 154 gli incentivi riguardano il rilascio dei certificati verdi per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento.
Il comma 162 istituisce il “Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica” con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l’efficienza energetica, con particolare riguardo all’avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l’avvio di misure atte al miglioramento dell’ efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati.
Secondo il comma 163, a decorrere dal 1° gennaio 2011 saranno vietate in tutto il territorio nazionale l’importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.
I commi da 164 a 166 riguardano la connessione alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Infine i commi 173 e 174 riportano alcune disposizioni riguardo gli impianti fotovoltaici i cui “soggetti responsabili” sono enti locali.

LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
(GU n. 300 del 28-12-2007 – Suppl. Ordinario n.285)

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Articolo 2

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143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154.
Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.
Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto
dell’ articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’ obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Fonte Coefficiente
1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00
1-bis Eolica Offshore 1,10
2 Solare ** **
3 Geotermica 0,90
4 Moto ondoso e mareomotrice 1,80
5 Idraulica 1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,10
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * *
7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti inpianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’ energia termica in ambito agricolo * *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 0,80
* è fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ ambito di intese di filiera o di contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 deldecreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’ articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tabella 2 (articolo 2, comma 144)
145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell1’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Fonte Entità della tariffa
(EuroCent/kWh)
1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30
2 Solare ** **
3 Geotermica 20
4 Moto ondoso e mareomotrice 34
5 Idraulica 22
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 22
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 18
* è fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ ambito di intese di filiera o di contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’ articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tabella 3 (articolo 2, comma 145)

146. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo Il, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (OSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell’articolo Il, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’ Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.
Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’ obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’ Unione europea, il OSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’ anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le diretti ve per l’attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l’estensione dello – scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all’allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracci abilità e la rintracci abilità della fili era, anche ai fini dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;
d) sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

151. TI prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

153. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;
b) le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’ energia elettrica.

154. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.

156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

158. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell’impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;
f) al comma 5, le parole: «di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» ;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;
h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.».

159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai mi del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma l dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dal l’ articolo l, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell’articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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