L’Agenzia del Territorio ha diffuso lo scorso 27 dicembre una corposa circolare ufficiale di 66 pagine (vedi: Circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E – Impianti FV: profili catastali e aspetti fiscali) per chiarire gli aspetti legati a catasto e fisco degli impianti per la produzione di energia fotovoltaica, a seconda della loro qualificazione come beni mobili o immobili.
Per quanto concerne la determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico, non è fondamentale esclusivamente la facile amovibilità delle sue varie componenti impiantistiche, quanto, piuttosto, il rapporto di tali componenti con la capacità ordinaria dell’unità immobiliare a cui appartengono di produrre un reddito temporalmente rilevante.
In altri termini, gli Uffici dell’Agenzia accertano gli immobili che ospitano i medesimi impianti, indagando, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, sulla correlazione che sussiste tra l’immobile e, in generale, quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il requisito dell’amovibilità ai fini della qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili è invece importante dal punto di vista fiscale. Tale diversa impostazione ha reso opportuno un intervento per dirimere le incertezze degli operatori.
In particolare con circolare del 19 luglio 2007, n. 46/E, concernente la “Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici” è stato precisato per la prima volta che: “ l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto, normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità ”.
Successivamente con circolare dell’11 aprile 2008, n. 38/E, concernente il “Credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate”, per definire gli impianti agevolabili è stato affermato che: “la disposizione agevolativa fa riferimento ad impianti e macchinari “diversi da quelli infissi al suolo”.
A tal fine, si ritiene, in linea generale, che siano diversi da quelli infissi al suolo – in conformità a quanto contenuto nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, emanata in relazione agli incentivi fiscali per gli impianti fotovoltaici – gli impianti e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo la loro originaria funzionalità. Ciò vale anche per i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché gli stessi possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento”.
Infine, con circolare del 23 giugno 2010 n. 38/E , concernente “Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili”, è stato ribadito, al paragrafo 1.8.a), che:
“(…) si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.
In altri termini, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall’Agenzia delle Entrate, gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili quando:
– possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche;
– l’operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri gravosi.
Impianti fotovoltaici realizzati su lastrici solari
Il lastrico solare, se censito in catasto, è classificato nella categoria “F/5”. Si tratta, quindi, di immobile diverso da quelli oggettivamente strumentali, al quale è applicabile il regime IVA previsto dall’articolo 10, primo comma, numeri 8 e 8-bis) del DPR n. 633 del 1972, rispettivamente per le locazioni e le cessioni di porzioni di fabbricato diverse da quelle strumentali.
Il lastrico solare privo di autonomia catastale andrà, invece, considerato come parte del fabbricato al quale appartiene e alla relativa cessione o locazione si rende applicabile il regime proprio di tale fabbricato.
Una volta realizzata la centrale fotovoltaica, se censibile in categoria D/1, ovvero D/10, dovrà essere predisposta apposita dichiarazione con le modalità richiamate al citato DM n. 701 del 1994, sopprimendo l’identificativo del lastrico solare per consentire l’iscrizione in catasto dell’unità immobiliare costituita.
Qualora invece, l’impianto fotovoltaico realizzato su lastrico solare abbia natura mobiliare, alle cessioni dell’impianto tornerà applicabile il relativo regime Iva per i beni mobili.
Conto energia
L’ultimo capitolo è dedicato al trattamento fiscale degli impianti incentivati dal quinto Conto Energia, in base al quale ai produttori di energia fotovoltaica sono corrisposti due diversi incentivi: tariffa premio e tariffa omnicomprensiva, erogati, rispettivamente, in relazione all’energia prodotta e autoconsumata e all’energia prodotta e immessa in rete.
La “tariffa premio” per autoconsumo è così denominata perché viene erogata in relazione alla quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto e contemporaneamente auto consumata dal produttore.
La stessa è corrisposta dal GSE in assenza di un rapporto sinallagmatico, non dovendo il produttore di energia effettuare alcuna prestazione nei confronti del soggetto erogante.
Lo scopo della tariffa premio è, dunque, quello di spingere il produttore ad utilizzare l’energia prodotta incrementando il risparmio che lo stesso già consegue non acquistando energia elettrica, con un ulteriore vantaggio economico che consente al titolare dell’impianto di recuperare i costi sostenuti per effettuare l’investimento.
In tal senso la “tariffa premio” è allora assimilabile alla “tariffa incentivante” di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003; conseguentemente, in linea con quanto già chiarito dalla scrivente nella menzionata circolare n. 46/E del 2007, la stessa rappresenta un contributo a fondo perduto che:
– ai fini IVA risulta escluso dal campo di applicazione, in quanto non vi è alcun rapporto sinallagmatico tra il soggetto erogante e il soggetto ricevente la tariffa anche nel caso in cui sia corrisposta a soggetti che realizzano l’impianto fotovoltaico nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione;
– ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP è imponibile se percepita nell’ambito di un’attività commerciale;
– ai fini delle ritenute, è assoggettata alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% ai sensi del comma 2, dell’articolo 28, del DPR n. 600 del 1973, qualora sia corrisposta ad imprese o ad enti non commerciali per gli impianti che attengono all’attività commerciale.
La “tariffa omnicomprensiva” è l’incentivo che viene erogato dal GSE al responsabile dell’impianto fotovoltaico, in relazione all’energia immessa in rete.
La stessa è così denominata, in quanto, incorpora una quota incentivante e il corrispettivo per la vendita dell’energia al GSE.
Fiscalmente tale tariffa, ancorché si componga di due quote, si configura come corrispettivo in quanto è corrisposta unitariamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non auto consumata . Pertanto, poiché è erogata in relazione alla cessione di un bene (energia), la stessa, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola ai sensi degli articoli 2195 e 2135 del codice civile, ovvero attività di lavoro autonomo, è rilevante ai fini dell’IVA, delle imposte dirette e dell’IRAP.
Allegati tecnici
Completano il documento alcuni allegati tecnici: “Immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici: esempi di rappresentazione in mappa e casi particolari di intestazione”; “Rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaiche realizzate sulla copertura dei fabbricati”, “Particolari casi di intestazione di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici”.