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L’obbligo di affidare i lavori elettrici SOLO a Persona ESperta o Persona AVvertita discende (quasi) direttamente dal DLgs 81/08:
“Art. 82. Lavori sotto tensione
1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche’ quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purche’:
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione e’ affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente”.

I “criteri definiti nelle norme di buona tecnica”, secondo il Parere Ministeriale 22 Novembre 2012 prot.: 37/0021851 sono ufficialmente quelli indicati dalla Norma CEI 11-27 “Lavori elettrici”.
Tale norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere: persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) e persona idonea ad eseguire lavori elettrici sotto tensione.
La norma CEI 11-27 (attualmente in revisione), fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte (PES), avvertite (PAV) ed idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici.
Successivamente alla partecipazione degli addetti a percorsi formativi gli stessi potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come “persona avvertita (PAV) ”, “persona esperta (PES) ” e “idonea ai lavori elettrici in tensione” ai sensi delle norme CEI 11-27, CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (CEI 11-48 e CEI 11-49).
Solo allora potranno effettivamente eseguire “lavori elettrici”.

Le sanzioni a carico del datore di lavoro, secondo l’articolo 87 in caso di violazione:
“1. Il datore di lavoro e’ punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione: ..omissis.. c) dell’articolo 82″…

…conviene seguire la Norma!

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