Gli impianti elettrici di cantiere sono impianti molto particolari, hanno caratteristiche peculiari che è bene considerare sia in fase di pianificazione delle attività, sia durante la vita dell’impianto, ad esempio:
a) Sono caratterizzati da una continua evoluzione, a partire dalla loro iniziale realizzazione, con un numero limitato di utenze per l’allestimento del cantiere, ad un numero elevato di utenze in corso d’opera, ad una progressiva riduzione delle utenze in fase di rifinitura, fino alla rimozione finale dell’impianto;
b) La “durata” degli impianti è strettamente collegata alla tipologia dei lavori svolti e può variare da poche ore (lavori di movimentazione o escavazione d’inerti) fino a qualche mese/anno (lavori di costruzione di nuovi edifici), o molti anni (cantieri complessi o grandi opere);
c) Molto spesso vengono utilizzati apparecchi utilizzaziori non efficienti non controllati o non manutenuti.
d) Sono spesso presenti linee elettriche in bassa o media tensione (linee aeree) non sufficientemente protette ecc.
A questo si aggiungono i fattori ambientali particolari quali:
a) Sollecitazioni meccaniche procurate ai vari componenti elettrici, sottoposti a urti, vibrazioni, schiacciamenti ecc.
b) Sollecitazioni ambientali dovute ad alte e basse temperature, presenza di acqua, polveri, sostanze corrosive ecc.
Senza considerare che, per quanto riguarda il personale coinvolto nelle attività di cantiere:
a) Non sempre è presente personale elettricista;
b) Gli utilizzatori dell’impianto elettrico non sono in genere in grado di valutare il rischio elettrico;
c) Non è presente personale addetto alla manutenzione elettrica nè personale specializzato addetto alla sorveglianza dell’impianto ecc.
Ulteriori fattori da considerare sono ad esempio che i cantieri sono considerati ambienti a maggior rischio elettrico, poiché sono ambienti a bassa resistenza del corpo umano verso terra (200 Ω invece di 1000 Ω) e che il personale potrebbe essere chiamato ad operare in luoghi conduttori ristretti (es. nelle operazioni di pulizia delle cisterne).
Anche se l’articolo 10 del Decreto 22 gennaio 2008, n.37 esclude l’obbligo della redazione del progetto la fornitura di energia elettrica per gli impianti di cantieri o similari senza limitazioni dimensionali o di potenza impegnata (ma non esclude l’obbligo di rilascio della dichiarazione dei conformità), è opportuno ricordare che ogni impianto elettrico deve esser “pensato” correttamente, “realizzato” a regola d’arte, verificato e manutenuto periodicamente.
Inoltre il Decreto Legislativo 81/08 definisce le competenze dei vari soggetti presenti in cantiere, che partecipano alla realizzazione o utilizzano gli impianti. Di regola i rapporti contrattuali relativi all’impianto di cantiere non riguardano direttamente il soggetto committente dei lavori (il proprietario dell’opera in costruzione), ma l’impresa appaltante, la quale è essa stessa committente e utilizzatrice dell’impianto di cantiere. Del resto al soggetto committente (proprietario dell’opera) non utilizzerà l’impianto di cantiere dato che in genere viene smantellato a fine lavori.
Questo aspetto è importante ai fini della corretta compilazione della dichiarazione di conformità. Va chiarito inoltre che non vi è un obbligo specifico per la società appaltante di fornire alle eventuali società subappaltanti l’impianto di cantiere, tuttavia, in cantieri di dimensioni medio-grandi per evitare il proliferare di impianti provvisori, aumentando il rischio interferenziale, è consigliabile realizzare con la supervisione del responsabile dei lavori (o del progettista elettrico, o del coordinatore della sicurezza) un unico impianto a servizio di tutte le attività di cantiere e sotto l’esclusivo controllo dell’impresa appaltante (che si assume l’onere delle modifiche e della manutenzione).
Il responsabile dei lavori deve inoltre tenere conto dei rapporti tra l’impresa appaltante e le imprese utilizzatrici che eseguono lavori elettrici e che usufruiscono degli impianti elettrici di cantiere.
E’ opportuno a tal proposito che ogni impresa utilizzatrice nomini un referente per i rapporti con il responsabile dei lavori, che informi il personale in merito alle caratteristiche dell’impianto elettrico, ai criteri di sicurezza da adottare, ai rischi correlati all’utilzzo delle apparecchiature in dotazione.
E’ importante evitare che un utente (impresa subappaltante) possa operare sull’impianto di cantiere (ad esempio accedendo ai quadri, realizzando derivazioni secondo le sue esigenze) senza autorizzazione e senza che vi sia traccia della modifica eseguita.
Analisi dei rischi e delle condizioni di cantiere
Le condizioni di lavoro particolari tipiche dei cantieri richiedono un’attenta analisi del rischio. E’ necessario evidenziare le soluzioni più adatte a fronteggiare tale rischio.
Ad esempio, nel caso di rifacimento di un edificio esistente andranno considerati, in via preliminare aspetti quali:
– presenza di linee (o impianti elettrici) attivi;
– possibilità di utilizzo dell’impianto (o dell’impianto di terra) esistente;
– presenza di ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
– presenza di luoghi con pericolo di esplosione ecc.
La distanza dalle parti attive ed in particolare dalle linee aeree è un argomento di grande interesse per i cantieri. La presenza frequente di linee elettriche aeree nei pressi dei cantieri ha portato ad un grande numero di infortuni, spesso con conseguenze serie. Le distanze di rispetto dalle parti attive è pertanto un elemento imprescindibile nella valutazione del rischio elettrico in un cantiere.
E’ utile a tal proposito richiamare le distanze limite previste dalla tabella 1 dell’allegato IX del Dlgs 81/08 (tabella).
Le tensioni di esercizio di una linea devono essere richieste alla società di distribuzione, in forma scritta, secondo le procedure di ciascuna società.
E’ possibile, in prima approssimazione, valutare la tensione di linea in base al numero di isolatori che sostengono i conduttori secondo la tabella 3.
In caso di dubbio, o di tardiva comunicazione della società di distribuzione, è opportuno sovrastimare (ove possibile) le distanze di sicurezza. Le distanze minime indicate dall’allegato IX del Dlgs 81/08 devono essere aumentate valutando la movimentazione di mezzi o attrezzature secondo l’articolo 117, modificato dall’articolo 73 del Dlgs 106/09: “La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche”.
Ing. Luca Vitti
Verificatore di impianti elettrici
Membro del Comitato AIAS C.3.3 Prevenzione Rischio Elettrico
Questo articolo è tratto da “Impianti elettrici nei cantieri edili”, pubblicazione di nt24.it, disponibile in formato .pdf nel bookshop di nt 24.
La pubblicazione cerca di fornire una visione di insieme dei principali aspetti impiantistici, di scelta dei componenti, di gestione dei lavori, elettrici e non, senza dimenticare le problematiche concernenti la realizzazione dell’impianto di terra e la protezione contro le scariche atmosferiche. Verranno inoltre dati alcuni accenni alle più recenti disposizioni legislative in materia.
Lo scopo di questa pubblicazione, in linea con la filosofia della collana “Manuali per l’installazione a regola d’arte” di nt24 è di fornire uno strumento d’ausilio ai professionisti chiamati ad operare nei cantieri edili, auspicando una sempre maggiore sensibilità alla sicurezza elettrica in questi particolari luoghi di lavoro.
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