La Norma CEI 11-27 (2021) ha introdotto modifiche in merito alla formazione? Per esempio, oggi, un DL può attribuire ad un proprio dipendente (privo di attestato corso CEI 11/27) la qualifica PES autorizzandolo a svolgere lavori su sistemi fuori tensione fino alla categoria II? Il RSPP sostiene che è possibile per il lavoratore ottenere questa nomina senza frequentare un specifico corso in quanto lo stesso possiede esperienza e competenze acquisite sul campo. Queste competenze devono essere dimostrate attraverso corsi di aggiornamento o è sufficiente la dichiarazione del DL?
“Mi Robb”
Nella quinta edizione della Norma CEI 11-27 non ci sono grandi stravolgimenti in materia di formazione. Il documento normativo aggiunge un chiarimento circa la possibilità di erogare i corsi da remoto, tramite fomrazione a distanza. L’azione formativa viene ritenuta indispensabile per la qualificazione della Persona Esperta, e considerata uno dei tre “pilastri” fondamentali della qualificazione del personale, insieme all’esperienza “in campo” e alle caratteristiche attitudinali della persona.
La Norma arriva infatti a quantificare anche il numero di ore minimo di formazione da erogare all’operatore:
L’azione formativa si sviluppa comprendendo:
• corsi frontali o e distanza per le parti teoriche;
• addestramento operativo, simulazioni, affiancamento altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo.Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti. La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori, tra cui si evidenziano la preparazione scolastica, l’esperienza pregressa e la complessità dei lavori che dovranno essere svolti. In particolare, la complessità dovrà essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la preparazione dei contenuti e della durata dei corsi. Si raccomanda comunque una durata minima per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 ore.
La formazione, o parte di essa, può essere svolta sia all’interno sia al di fuori dell’azienda di appartenenza, purché il soggetto formatore sia in possesso delle necessarie conoscenze professionali. La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti.
Per l’esecuzione di lavori sotto tensione in BT è richiesta una formazione specifica trattata nella parte dedicata a tali lavori.
Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti. Quindi non si ritiene sufficiente la dichiarazione del datore di lavoro priva di documentazione a supporto (attestati, esiti dei test ecc.).