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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Art. 21.
Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l’adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m3, e’ differito al 31 dicembre 2009.

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Art. 32.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e’ prorogato al 16 maggio 2009.

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Art. 45.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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