Nella legge 46/90 il rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti di rilevazione incendio riguardava solo quelli negli ambienti civili mentre per gli stessi impianti nell’ambito industriale non era richiesta, Con l’entrata in vigore del DM 37/08 anche per gli impianti di rilevazione incendio in ambito industriale deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità per per l’esecuzione di questi impianti bisogna avere nei requisiti la lettera G. Sono un istallatore e ho eseguito molti impianti industriali tutti documentati prima del DM 37/08 pur non avendo la lettera G come posso fare per ottenere questo requisito?
Giovanni Pinzari
Come ha giustamente sottolineato, il decreto 37/08 ha esteso l’impianto legislativo a tutti gli edifici. La 46/90 si applicava solo agli impianti antincendio installati negli edifici civili. Nel suo caso non è da escludere la possibilità di veder riconosciuta l’abilitazione semplicemente dimostrando l’esperienza maturata nell’esecuzione dal 1990 al 2008 degli impianti “oggetto della lettera G”. Consigliato quindi un passaggio presso la camera di commercio territorialmente competente con tutta la documentazione attestante l’esecuzione di tali impianti (progetti, dichiarazioni, fatture, ecc.). Se la visita in camera di commercio non dovessa dare i risultati sperati (spiace constatare una certa discrezionalità a seconda dei diversi interlocutori) dovrà dotarsi di responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali espressi dall’articolo 4 del decreto stesso:
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011;
(lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.