In un condominio, per motivi legati alla geometria dello stesso e per l’estensione del giardino, sono presenti due forniture: una da 3 kW per l’illuminazione delle parti comuni, degli ascensori della guardiola e di altri servizi; una da 4,5 kW per l’illuminazione del giardino, dei vialetti e del cancello carraio per totali 7,5 kW complessivi. Tale impianto elettrico è soggetto a obbligo di progetto da parte di professionista iscritto a ordine o albo o basta la firma del responsabile tecnico elettricista?
Amministratore di condominio anonimo
Il riferimento è l’Art. 5. Progettazione degli impianti de decreto 37/08:
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc.
Il discrimine è quindi rappresentato dalla presenza o meno di ambienti classificati (a maggior rischio in caso di incendio). La potenza di due forniture non si somma mai. Si tratta di due impianti distinti, da considerare quindi, se classificati come ambienti ordinari, sue impianti distinti soggetti a obbligo di “progettino”.
Per il “progettino” (es. sotto i 6 kW) non sono richieste planimetrie e relazioni tecniche. Se l’impianto è molto semplice gli schemi unifilari possono al limite essere sostituiti dalla descrizione dell’impianto. Viceversa il “progettone” firmato da professionista deve rispondere ai criteri fissati dalla Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici“.
LEGGI QUI LA RISPOSTA AL QUESITO TECNICO “PROGETTINO E PROGETTONE”: https://nt24.it/2017/05/progettino-e-progettone/