In merito agli impianti di ricarica per veicoli elettrici nei box situati in corselli ai piani interrati, è sempre obbligatorio redigere il progetto dell’ingegnere, oppure ci sono situazioni, nonostante la presenza del pulsante di sgancio generale, in cui non è obbligatorio? Per il collegamento del pulsante di sgancio generale, all’impianto singolo (sempre parlando di ricarica dei veicoli elettrici). è possibile alimentare il contattore sul quadro privato da qualsiasi linea di impianto comune, comunque sottoposta allo sgancio generale?
Massimiliano Ancillotti
Si deduce, dalla generica descrizione del luogo di installazione, che lo stesso possa essere un’autorimessa soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco [cfr. D.M. 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986) e Codice di prevenzione incendi Capitolo V.6 “Attività di autorimessa (DM 15.05.202)].
L’impianto elettrico di un’autorimessa rientra nell’ambito di applicazione del DM 37/08 (art. 1 comma 2 lettera a)) per la cui installazione, trasformazione, ampliamento è obbligatoria la redazione di un progetto a firma di professionista iscritto all’albo professionale (ingegnere o perito industriale) ai sensi art. 5 comma 2 lettera a) e lettera d) [vedasi Art. 5 comma 2 lettera a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a): per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW ….; lettera d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;]
Agli impianti nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio si applicano le prescrizioni di cui alla Sezione 751 della Norma CEI 64-8/7. In particolare per l’interruzione dell’alimentazione elettrica, prescritta dalla specifica regola di prevenzione incendi, si applica l’art. 751.04.2.10 della stessa ad integrazione dell’art. 464 “Comando ed arresto di emergenza” Norma CEI 64-8/4.
Il comando di emergenza deve sezionare tutte le sorgenti di energia entranti nel compartimento provenienti sia dal quadro elettrico delle parti comuni che dalle singole forniture private a servizio dei singoli box auto.
La tipologia e le caratteristiche costruttive del comando di emergenza (protezione contro i sovraccarichi e il corto circuito, protezione contro i contatti diretti e indiretti, etc., etc.) sono determinate dal progettista degli impianti dopo specifica valutazione dei rischi in rapporto alle Regole di prevenzione incendi e alle Norme tecniche applicabili.
Pertanto l’installazione di stazioni (torrette o wall-box) per la ricarica dei veicoli elettrici in una autorimessa soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco presuppone sempre la preventiva redazione di un progetto per la trasformazione e/o l’ampliamento degli impianti elettrici delle parti comuni e delle unità private.