Il DPR 462/01 che gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere omologati non e una denuncia di impianto e non fa nessun riferimento alle zone di classificazione in quanto le zone 0-1-2-20-21-22 (norma cei) per cui ritengo che debbano essere omologate ma non denunciate come luoghi con pericolo di esplosione.
Il decreto 81/08 art 296 parla delle verifiche e dice che gli impianti in zona 0-1-20-21 sono soggetti a verifica secondo quanto previsto dal dpr 462 secondo la mia lettura l’omologazione e comunque necessaria, non viene denuciato come luogo con pericolo di esplosione ma rientra nella denuncia dell’impianto di terra la asl che la omologa rilasciera il documento in cui dice che l’impianto non viene denunciato come luogo con pericolo di esplosione.
Marco Savigni
Il DPR 462/01 si riferisce a:
. Impianti di terra;
. Impianti di protezione contro i fulmini;
. Impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione.
Se un impianto installato in luogo con pericolo di esplosione è limitato a sole zone due non occorre alcuna denuncia ad ASL o ARPA perchè in tal caso l’omologazione è rappresentata dalla dichiarazione di conformità dell’impresa installatrice che ha realizzato l’impianto. Non è di conseguenza cogente la verifica periodica.
L’impianto di terra, a prescindere dalla presenza di zone classificate, non va omologato dalla struttura pubblica di controllo, tuttavia “entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’INAIL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti” (DPR 462/01 art. 2, comma 2).