Si è più volte ribadito che un condominio senza dipendenti non è da considerarsi “luogo di lavoro” e, di conseguenza, non è soggetto al D.P.R. 462/01. Bene.
Tuttavia il condominio è normalmente dotato di impianto di terra condominiale al quale sono collegati i conduttori di protezione delle varie unità immobiliari situate nel condominio stesso. La terra condominiale è ovviamente sotto la diretta responsabilità tecnica ed amministrativa dell’amministratore pro-tempore.
Non essendo soggetto al DPR 462/01, l’amministratore non deve fare la cosiddetta “denuncia di impianto di terra” di cui all’art. 2 del Decreto stesso, ossia non è tenuto ad inviare all’ASL/INAIL copia della Dichiarazione di Conformità relativa all’impianto di terra.
Di conseguenza detti Istituti, non essendo coinvolti, non rilasciano il famoso “numero di matricola dell’impianto di terra”.
Ora, se in quel condominio esiste uno studio professionale con dipendenti (e quindi – questo sì – soggetto al DPR 462/01), come fa questo ad adempiere tramite il portale CIVA agli obblighi derivanti dall’art. 7/bis del Decreto in parola, visto che un requisito essenziale per accedervi è il proprio il possesso del numero di matricola dell’impianto? L’amministratore dispone della Di.Co. dell’impianto di terra, OK, ma il n° di matricola non ce l’ha. Dovrebbe fare una denuncia tardiva di impianto di terra all’INAIL tramite CIVA, ma l’INAIL risponde che i condomini non rientrano fra i campi di applicazione del DPR 462/01. E’ il cane che si morde la coda. Come se ne esce?
Antonio Zorco – Ricerca protezione Sicurezza S.r.l.
Il datore di lavoro di ogni attività che condivide l’impianto di terra condominiale acquisisce dichiarazione di conformità e progetto dall’amministratore del condominio e provvede a richiedere il proprio numero di matricola all’INAIL tramite il portale CIVA.