Mi sto occupando della revisione documentale di un sito a seguito di una ristrutturazione e la documentazione che costituirebbe il progetto manca:
– la relazione tecnica,
– il computo metrico,
– il capitolato di appalto,
– il capitolato speciale di appalto;
– inoltre tutti i disegni sono privi del timbro professionale e della firma.
E’ corretto affermare che non è un progetto e che il Direttore ai Lavori abbia fatto lavorare le imprese senza un progetto essendo lo stesso non firmato e non timbrato e non sono presenti tutti i documenti di una D.L. come autorizzazione ai lavori, consegna dei luoghi, ecc, ecc.
In questo caso e una totale inadempienza come mi devo comportare con i documenti posso affermare che non vi è un progetto ?
Alessandro Sciutto
Le caratteristiche della documentazione tecnica di progetto sono indicate ai commi 3 e 4 del decreto 37/08 che riportiamo di seguito:
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Il comma 3 specificatamente rinvia per le caratteristiche e la consistenza della documentazione di progetto alle guide edite dal CEI e dall’UNI, nel merito governa la Guida CEI 0-2 che ha valenza di norma.
Al Capitolo 2.2 la Guida CEI 0-2 definisce la suddivisione in tre livelli di progetto: preliminare, definitivo, esecutivo che risulta obbligatoria solo per gli appalti pubblici.
Nella Tabella 3-A della suddetta Guida: “Consistenza della documentazione di progetto elettrico in relazione alla destinazione d’uso dell’opera” sono indicate per i tre livelli di progetto e per la tipologia di opere la consistenza della documentazione di progetto.
Nei successivi Capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 sono dettagliati i contenuti dei singoli documenti.
Per il caso prospettato si deve determinare la tipologia dell’appalto: pubblico o privato, in quanto la redazione del computo metrico, del capitolato di appalto e del capitolato speciale di appalto in un appalto privato sono determinati contrattualmente e non obbligatori contrariamente a quanto applicato dalla normativa sugli appalti per le opere pubbliche.
Anche la documentazione afferente la direzione dei lavori è, per un appalto privato, soggetta a determinazione contrattuale.
La consistenza della documentazione di progetto in un appalto privato è quindi:
a) Relazione tecnica, contenente quanto indicato al comma 4 art. 5 decreto 37/08 e i calcoli dimensionali degli impianti;
b) Schemi elettrici dei quadri;
c) Disegni planimetrici degli impianti elettrici;
oltre a quanto indicato nella Tabella 3-A della Guida CEI 0-2 per tipologia d’impianto.
Quindi in assenza della documentazione prevista dal DM 37/08 e dalle pertinenti specifiche della Guida CEI 0-2 o di documentazione tecnica non redatta e vidimata da professionista abilitato iscritto ad Ordine professionale (ingegnere o perito industriale) non si configura la documentazione di progetto così come indicata nel DM 37/08.
Le altre valutazioni nel merito di altri documenti non indicati nel DM 37/08 o nella Guida CEI 0-2 sono da esprimersi in rapporto alla tipologia del contratto di appalto e alle determinazioni e obblighi contrattuali.