Gli impianti rilevazione fumi in strutture pubbliche, collegati a centralina anti-intrusione, a quale norma farebbero riferimento? Spesso superano i 9 rivelatori ottici e pulsanti.
Possono essere oggetto di manutenzione e registrata su registro antincendio? Potete fare chiarezza?
N.G. Pace iAlarm S.R.L.S.
La norma di riferimento per gli impianti di rivelazione fumi e allarme incendio (IRAI) è la UNI 9795 edizione 2013 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio”
che siano, o meno, integrati con impianti di allarme intrusione. Devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle Norme UNI EN 54 per le diverse tipologie di prodotti.
I sistemi progettati e realizzati secondo le suddette norme devono essere oggetto di manutenzione periodica ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi ed avere un proprio registro di manutenzione.
I controlli iniziali e la manutenzione dei sistemi devono essere eseguiti in conformità alla Norma UNI 11224 2019 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto 37/08 per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di detti impianti è comunque da realizzare un progetto. Per gli impianti del tipo indicato nel quesito e di cui all’art. 5 comma 2 lettera h) del DM 37/08 inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi o con apparecchi di rilevamento in numero pari a superiore a 10 detto progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste. Qualora gli impianti non siano progettati o realizzati secondo la Norme UNI 9795 ma secondo altre specifiche tecniche (ad es. NFPA o BS) il professionista iscritto all’albo professionale deve essere iscritto agli elenchi del Ministero dell’interno di cui al DLgs 139/86 e le competenze di cui al decreto 7 agosto 2012.