Sono un Perito Industriale elettrotecnica e automazione iscritto all’albo professionale dei periti da circa 10 anni vecchio ordinamento. Sono responsabile tecnico della azienda di cui pure socio e sono abilitato alla lettera A e B da circa 19 anni. Mi occorre aggiungere la lettera G per certificare gli impianti di segnalazione incendi che già vendiamo e distribuiamo .
La camera di commercio mi dice che occorre l’esperienza professionale in un’azienda del settore , ma io mi chiedo , se sono titolare di impresa come faccio a fare esperienza professionale presso un’altra azienda ? L’iscrizione all’albo dei periti con relativi anni di tirocinio prima degli esami per l’iscrizione all’albo a cosa servono? l’equiparazione tra il vecchio e il nuovo ordinamento dei periti , che innalza il livello degli iscritti all’albo prima della riforma equiparandoli ai periti laureati, non va bene come abilitazione?
Anello Giuseppe – Vision Technology srl
Il requisito dell’iscrizione all’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati si riferisce all’esercizio della professione nell’ambito delle attività riservate per legge agli iscritti agli Ordini professionali e nulla ha a che vedere con i criteri per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al Dm 37/08 art. 4 comma 1 lettere a) , a-bis), b), di cui riportiamo il testo:
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
(a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’ università e della ricerca 7 settembre 2011));
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività’ di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
Ai fini del riconoscimento della lettera “G” si tratta di verificare se l’attività di installazione degli impianti oggetto del requisito tecnico professionale siano ricompresi nello scopo sociale dell’azienda con il relativo codice ATECO.
A fronte di questo reputiamo che l’unica soluzione praticabile possa essere quella di assumere un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui alla lettera “G”, applicando al caso i criteri di cui ai successivi commi dell’art. 4 citato:
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere inferiore a quattro anni.
Si riporta a titolo informativo un parere del Ministero dello sviluppo economico tratto da “Pareri MiSE DM 37/2008” – versione aggiornata al 10.04.2019”:
Parere alla CCIAA di Perugia del 29 aprile 2009
Connessione tra tipologia impianti ed esperienza professionale, ai fini abilitativi
È stato proposto al Mi.S.E. un quesito relativo all’eventualità che un’impresa possa essere abilitata allo svolgimento dell’attività relativa agli impianti di cui all’art.1, comma 2, lettera g) del d.m.37/2008, attraverso un soggetto in possesso di diploma idoneo e dell’esperienza professionale di 2 anni “alle dirette dipendenze di una impresa del settore” (intendendo, per settore, l’attività impiantistica svolta sugli impianti di cui alle lettere a – b dell’art.1, comma 2).
Tale richiesta si basa sul presupposto che al comma 1, lettera b dell’art.4, viene specificato che l’esperienza professionale va maturata alle dirette dipendenze di una impresa del settore e, per “impresa del settore” si intenderebbe un’impresa abilitata allo svolgimento anche di una sola delle attività disciplinate dall’art.1, comma 2 del decreto in parola e, pertanto, “anche” non necessariamente corrispondente alla specifica tipologia/ramo di attività per la quale il soggetto intende abilitare l’impresa.
A fronte di ciò il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno chiarire che l’interpretazione corretta da dare al capoverso incriminato non sia corrispondente a quanto sopra riportato, dovendo infatti essere necessario, a parere del Mi.S.E., che l’esperienza professionale sia acquisita – affinché possa essere utilizzata ai fini della maturazione dei requisiti tecnico/professionali – nello stesso specifico “settore/ramo” di attività (cioè singola lettera, completa o anche solo parziale) per il quale il soggetto interessato intenda svolgere attività di impresa.
Pertanto, a titolo di esempio, non potrebbe risultare utile l’esperienza professionale che abbia acquisito un soggetto presso una impresa di cui all’art.1, comma 2, lettera a) qualora intenda essere nominato responsabile tecnico o comunque voglia abilitare un’impresa di cui all’art.1, comma 2, lettera b).