Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature (Gu 4 maggio 2010 n. 102)
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
ll Ministro dello sviluppo economico e
il Ministro della salute
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonchè allo smaltimento dei rifiuti”, e successive modifiche;
Visto in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l’obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, nonchè il comma 1-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, siano individuate nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei Raee ritirati da parte dei distributori;
Visto l’articolo 195, comma 2, lettera s-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale rientra tra le competenze dello Stato l’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori e ai distributori dei beni stessi;
Ritenuto di individuare modalità semplificate per la gestione dei Raee provenienti dai nuclei domestici da parte dei distributori, tenuti ad adempiere all’obbligo predetto al fine di rendere possibile la restituzione dei Raee al produttore e la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario;
Ritenuto altresì di individuare modalità semplificate per la gestione dei Raee provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori di centri di assistenza di Aee, al fine di incentivarne il conferimento presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005;
Ritenuto infine di prevedere modalità semplificate per la gestione dei Raee professionali da parte dei distributori, nonché degli installatori e dei gestori di centri di assistenza che agiscano in nome dei produttori di Aee professionali, al fine di agevolare l’organizzazione di adeguati sistemi di raccolta separata di tali rifiuti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del citato decreto n. 151 del 2005;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche” come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2009, n.165;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 maggio e del 23 luglio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL 6.1.6/7/09/8324 del 10 novembre 2009:
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Modalità semplificate per la gestione dei Raee domestici
Articolo 1
Ritiro dei Raee da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta
1. I distributori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso Aee, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
2. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall’articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei Raee finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i Raee disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i Raee di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
c) il raggruppamento dei Raee è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all’atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all’allegati I, dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.
Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all’articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
Articolo 2
Trasporto dei Raee presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005
1. Il trasporto dei Raee provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità di cui al presente articolo e al successivo articolo 3 solo se riguarda:
a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 o al luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all’articolo 1 del presente decreto;
b) nei casi in cui il raggruppamento di cui all’articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo;
c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all’articolo 1 del presente decreto al centro di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005;
d) un quantitativo complessivo di Raee non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.
2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto del centro di raccolta destinatario dei Raee, trattenendo per sè un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all’articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei Raee.
3. Il trasporto di cui al comma 1, lettera b), è accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario di cui all’articolo 1, comma 3, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l’ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005.
4. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i Raee giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.
Articolo 3
Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei Raee domestici
1. Le attività di raccolta e trasporto dei Raee domestici di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
2. Ai fini dell’iscrizione per le attività di cui al comma 1 i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) la sede dell’impresa;
b) l’indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i Raee in attesa del trasporto;
c) nei casi in cui il raggruppamento di cui all’articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l’indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i Raee in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell’area e il titolo giuridico in base al quale avviene l’utilizzo dell’area stessa;
d) le tipologie di Raee raggruppati, con l’indicazione dei relativi codici dell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) la rispondenza ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del luogo dove i Raee sono raggruppati;
f) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei Raee;
g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
3. Ai fini dell’iscrizione per le attività di trasporto di cui all’articolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell’impresa;
b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l’indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i Raee in attesa del trasporto;
c) le tipologie di Raee trasportati, con l’indicazione dei relativi codici dell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei Raee;
e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
4. La sezione regionale dell’Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.
Articolo 4
Ritiro dei Raee provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, all’articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all’articolo 3 si applicano anche al ritiro di Raee provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee nello svolgimento della propria attività, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei Raee ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei Raee con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
2. La provenienza domestica dei Raee conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 è attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall’installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento è redatto in conformità al modello di cui all’allegati III ed è consegnato all’addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Capo II
Modalità semplificate per la gestione dei Raee professionali
Articolo 5
Ritiro dei Raee da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di Aee professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei Raee definiti come professionali dal decreto legislativo n. 151 del 2005, nell’ambito dell’organizzazione di un sistema di raccolta di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005.
2. I Raee professionali sono raggruppati con le modalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee professionali nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b).
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 si iscrivono all’Albo dei gestori ambientali secondo le modalità di cui all’articolo 3 e adempiono agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto.
Articolo 6
Trasporto dei Raee presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee professionali
1. Il trasporto dei Raee professionali è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.
2. Per le utenze professionali, il tragitto indicato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), s’identifica con quello dal domicilio dell’utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del Raee, all’impianto autorizzato indicato dal produttore di Aee professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all’articolo 5.
Articolo 7
Ritiro dei Raee professionali da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di Aee
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si applicano anche al ritiro di Raee professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell’ambito dell’organizzazione di un sistema di raccolta di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei Raee ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei Raee con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee dal domicilio dell’utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.
Capo III
Disposizioni finali
Articolo 8
Realizzazione e gestione dei centri di raccolta
1. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 151 del 2005, si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 9
Esonero dalla comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — Mud
1. I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 10
Sanzioni
1. I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all’articolo 258 del medesimo decreto.
Articolo 11
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui all’articolo 3 del presente decreto, si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 medesimo.
2. L’iscrizione di cui al precedente comma 1 deve ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale dell’Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.