Richiedo aggiornamenti normativi obbligatori a colonnine di ricarica:
1) Sono obbligatorie montarle in condomini centri commerciali ecc.?
2) In caso di stacco di corrente il cavo a Monte (collegato alla colonnina) deve essere rilasciato dalla colonnina stessa o no?
Francesco Lippi
L’obbligo di installazione delle colonnine di ricarica veicoli elettrici è disciplinato dall’applicazione del D.Lgs 257/2016 che ha modificato il Testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001). I Comuni dovevano recepire le disposizioni di cui al D.Lgs nei propri regolamenti edilizi entro il 31.12.2017 affinché il rilascio del titolo abitativo sia vincolato alla predisposizione di punti di ricarica per i veicoli elettrici.
L’obbligo riguarda:
– le nuove costruzioni con almeno 10 unità abitative;
– le ristrutturazioni totali di edifici residenziali con almeno 10 unità abitative;
– le nuove costruzioni di edifici non a destinazione residenziale con superficie utile maggiore di 500 m²;
– le ristrutturazioni totali di edifici non a destinazione residenziale con superficie utile maggiore di 500 m².
È prescritta la predisposizione di un punto di ricarica per posto auto coperto o scoperto e per singolo box auto, pertinenziali o meno. Per i parcheggi e i box auto negli edifici residenziali la predisposizione per i punti di ricarica deve riferirsi ad almeno il 20% dei totali previsti.
Il cavo non deve essere rilasciato dalla colonnina.
La norma di riferimento per la realizzazione degli impianti per l’alimentazione dei punti di ricarica è la CEI 64-8/7 Sezione 722 “Alimentazione veicoli elettrici”.
Gli interventi per l’installazione di cui sopra, salvo altre condizioni previste dall’art. 5 del decreto 37/08, sono soggetti all’obbligo di progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali in quanto sussistono gli obblighi di cui all’art. 5 comma 2 lettera d) del decreto 37/08.