Un impianto fotovoltaico ha obbligo di progetto firmato da professionista abilitato, solo se superiore a 6 kW?
Giuseppe Salvo Impalà
Il riferimento è il decreto 22 gennaio 2008, n. 37:
Articolo 2 lettera e)
impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale.Articolo 5 comma 2 lettere:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
Pertanto, se l’impianto fotovoltaico è installato in un edificio con impianti di cui alla lettera a) comma 2 Art. 5 del decreto 37/08 se la potenza installata dell’impianto fotovoltaico è superiore a 6 kW è necessario il progetta da parte di professionista abilitato. Se l’impianto elettrico utilizzatore, installato al servizio di un edificio, al quale è connesso l’impianto fotovoltaico è soggetto ad obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato (vedasi art. 5 comma 2 lettera c-d) anche l’impianto fotovoltaico deve essere progettato da professionista abilitato.