Si richiede Vs. parere in merito all’obbligo di legge ai sensi del decreto 37/08 firmato da un tecnico abilitato, in occasione di sostituzione completa per interi stabilimenti (relamping) di corpi illuminanti interni o esterni o parziale (reparti o locali estesi), esistenti con altri nuovi a LED, effettuati in un’ottica di efficienza energetica dell’impianto, considerando che i corpi illuminanti fissi fanno parte integrante dell’impianto elettrico.
Si ipotizza che l’impianto di illuminazione faccia parte di impianti con obbligo di progetto art. 5 comma 2 c) ecc, pertanto si richiede di sapere se tale intervento rientri tra i casi di “installazione (nuovo impianto), trasformazione, ampliamento (esistente come nei casi in oggetto) degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2,lettere a), b), c), d), e), g) o si debba intendere come semplice intervento di “manutenzione straordinaria” (e quindi senza obbligo progetto) dell’impianto esistente e nel qual caso indicare quali tipologie possono essere considerati tali (esempio sostituzione di una o due plafoniere in ambiente classificati ordinari? Oppure se solo mera sostituzione di: corpo illuminante uno vecchio con uno nuovo, di analoghe caratteristiche illuminotecniche ed elettriche (grado IP, max temperatura superficiale, carico elettrico dimezzato …)
In caso di obbligo di progetto sulla dichiarazione di conformità cosa deve essere indicato “nuovo impianto” (vedi modello Ministeriale), in genere questa opzione viene usata sul modello come “installazione come PRIMA POSA dell’intero impianto elettrico?) o trasformazione (da neon o altro a LED?) o “ampliamento” es. quando riguardano aree nuove o riposizionamento dei corpi illuminanti per ottimizzare le prestazioni illuminotecniche di impianti esistenti?
Infine quale documentazione tecnica in caso di obbligo di progetto occorre produrre ai sensi della Guida CEI 0-2 vigente sia da un punto di vista puramente elettrico (carichi e caduta di tensione nuova realtà a LED utilizzo dei cavi esistenti tipologia CPR in caso di spostamento della plafoniera?
Gradi protezione, max temperatura esterna e compatibilità dei corpi illuminanti se posati in ambienti a maggior rischio in caso di incendio o luoghi con pericolo di esplosione e da un punto di vista illuminotecnico calcoli dei valori di illuminamento riferiti alle norme vigenti Norme UNI 12464-1 ed. 2011 per gli ambienti di lavoro interni e successivi aggiornamenti e Norme UNI 12464-2 del 2014 per gli ambienti esterni e UNI EN 1838 per l’illuminazione di sicurezza/emergenza ecc.
Claudio Pergolesi
Gli apparecchi di illuminazione non fanno parte dell’impianto elettrico così come specificato nel decreto 37/08 all’art. 2 comma e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere.
Si veda anche la definizione di impianto elettrico utilizzatore di cui all’art. 21.1 della Norma CEI 64-8/2.
Pertanto la Dichiarazione di conformità di cui al decreto 37 art. 7 comma 1 e comma 3 non può essere rilasciata.
A maggior garanzia delle operazioni svolte il Committente può richiedere all’installatore il rilascio, ai sensi della Legge 186/68, di una “Dichiarazione di corretta posa degli apparecchi” con riferimento alla normativa di prodotto e di rispetto dei gradi di protezione, o di altre condizioni particolari di posa, derivate dalla specifica tipologia del luogo/ambiente di installazione.
Ai fini della progettazione degli interventi di “relamping”, o di sostituzione degli apparecchi di illuminazione, essendo queste attività non inerenti “l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dell’impianto elettrico” non risultano applicabili gli obblighi di progettazione indicati all’art. 5 del decreto 37/08.
Per quanto riguarda le possibili influenze dei nuovi apparecchi di illuminazione sull’impianto elettrico esistente è corretto far valutare dal progettista degli impianti, o da un verificatore, le possibili reciproche influenze.
Per i cavi CPR: se gli apparecchi di illuminazione di nuova posa sono equipaggiati con il proprio cavo, quest’ultimo può non essere CPR. Nel caso di sostituzione di conduttori, quelli di nuova posa dovranno possedere i requisiti CPR nel rispetto delle diverse condizioni di posa.
Ai fini dei calcoli illuminotecnici nei luoghi di lavoro si applica l’art 22 del D.Lgs 81/08 “Obblighi dei progettisti” che recita:
“I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.”.
Dovranno essere pertanto utilizzate e rispettate nelle attività di progettazione le specifiche tecniche delle norme emesse dall’UNI per il settore illuminotecnico.