Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 aprile 2007, n. 88/07. ..omissis..
1. di modificare l’Allegato A alla deliberazione n. 88/07 nei punti di seguito indicati:
· all’articolo 1, comma 1.1, la lettera c) è sostituita dalle seguenti: “ c) punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico
tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica;
d) servizio di misura dell’energia elettrica prodotta è il servizio composto dalle attività di:
i) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta;
ii) raccolta e validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta;
iii) la messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica prodotta ai soggetti interessati secondo la vigente normativa.”· all’articolo 4, dopo il comma 4.2, è inserito il seguente comma: “ 4.3 Nel caso in cui più impianti di produzione condividono un unico punto di connessione ovvero nei casi in cui la misura dell’energia elettrica prodotta è funzionale alla corretta implementazione della regolazione vigente in materia, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti:
a) il responsabile dell’attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta è il produttore. Il produttore ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l’erogazione di tale servizio: in questo caso il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete un corrispettivo definito dal medesimo gestore di rete;
b) il responsabile dell’attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta coincide con il soggetto responsabile dell’attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa di cui al comma 21.2, lettera a) o lettera b), del Testo Integrato Trasporto. Il produttore è tenuto a corrispondere a tale soggetto un corrispettivo definito dall’Autorità.”;
· all’articolo 5, al termine del comma 5.2 sono inserite le seguenti parole: “Nei casi in cui il posizionamento delle apparecchiature di misura non sia possibile secondo quanto stabilito al comma 5.2, lettera a), le apparecchiature di misura vengono posizionate nel punto più vicino compatibilmente con quanto previsto al predetto comma. In tali casi, affinché il dato di misura sia corretto per tenere conto delle eventuali perdite di rete e di trasformazione derivanti dal posizionamento delle apparecchiature di misura in una posizione diversa da quella prevista dal comma 5.2, vengono definiti opportuni algoritmi, concordati tra le parti e inseriti nell’Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione n. 111/06.”;
· all’articolo 6, comma 6.1, le parole “su base oraria” sono sostituite dalle seguenti “secondo quanto stabilito nel Testo Integrato Settlement, facendo riferimento alla potenza disponibile sul punto di connessione;”;
· all’articolo 6, comma 6.1, dopo le parole “con cadenza minima mensile.” sono inserite le seguenti “; nei casi di cui al comma 4.3 devono essere teleleggibili dal soggetto responsabile dell’attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta. Il predetto soggetto responsabile rende disponibile, sul proprio sito internet, l’elenco di tutte le apparecchiature di misura compatibili con i propri sistemi per la telelettura.”; · all’articolo 8, dopo il comma 8.1 è inserito il seguente: “ 8.2 Per il periodo di regolazione 2008-2011, il corrispettivo di cui all’articolo 4, comma 4.3, lettera b), è pari alla somma della componente tariffaria MIS1 (RAC), prevista dalla tabella 8.3 dell’Allegato n. 1 al Testo Integrato Trasporto, e della componente tariffaria MIS1 (VER), prevista dalla tabella 8.4 dell’Allegato n. 1 al Testo Integrato Trasporto, con riferimento al livello di tensione del punto di connessione a cui deve essere riferita la misura dell’energia elettrica prodotta affinché sia funzionale alla corretta implementazione della regolazione vigente in materia.”;
· all’articolo 9, comma 9.1, dopo le parole “di cui al comma 4.2” sono inserite le seguenti “e al comma 4.3, lettera a)”;
· all’articolo 9, comma 9.1, le parole “rilevazione e registrazione delle misure” sono sostituite dalle seguenti: “raccolta e validazione e registrazione delle misure”;
· all’articolo 9, dopo il comma 9.3 è inserito il seguente: “9.4 Nel caso in cui più impianti di produzione condividono un unico punto di connessione, il responsabile dell’attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa raccoglie, valida e registra le misure dell’energia elettrica prodotta, dell’energia elettrica prodotta e immessa da ciascun impianto di produzione e dell’energia elettrica complessivamente immessa. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, il predetto responsabile utilizza gli algoritmi di misura definiti nell’Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione n. 111/06.”;
2. di prevedere che il presente provvedimento abbia effetti dall’1 gennaio 2011;
3. di prevedere che, nel caso di configurazioni impiantistiche esistenti, i gestori di rete rendano attuative le disposizioni di cui al presente provvedimento entro il 31 dicembre 2011, anche a seguito di segnalazioni da parte del GSE nei casi in cui la misura dell’energia elettrica prodotta sia funzionale ad attività svolte dal medesimo GSE;
4. i gestori di rete comunicano ai produttori che rientrano nelle casistiche di cui all’articolo 4, comma 4.3, dell’Allegato A alla deliberazione n. 88/07 la necessità di ottemperare alle predette disposizioni, secondo tempistiche definite dal gestore di rete al fine di consentire la piena attuazione del presente provvedimento entro il 31 dicembre 2011. In caso di inadempienza da parte dei produttori, il gestore di rete provvede a trasmettere un sollecito secondo modalità che consentano la verifica dell’avvenuto recapito. Qualora, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del predetto sollecito, il produttore continui a non ottemperare a tali disposizioni, il gestore di rete può disconnettere l’impianto di produzione di energia elettrica;
5. di pubblicare, sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), l’Allegato A alla deliberazione n. 88/07 nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).