Avrei un quesito tecnico riguardo all’emissione della dichiarazione di rispondenza. Io ho riaperto una ditta individuale da Aprile 2016 operante nel settore elettrico e sono abilitato a firmare dichiarazione di conformità. Ho lavorato circa 5 anni da operaio in aziende elettriche e ho avuto un’altra attività per altri 5 anni nella quale l’impiantistica elettrica era come attività secondaria. Vi chiedo quindi se con questi requisiti io posso firmare una dichiarazione di rispondenza, o devo affidarmi ad un progettista o altro professionista.
Mirco Carpentieri
Leggendo l’ art. 7 comma 6 del decreto 37/08:
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Il requisito per rilasciare la dichiarazione di rispondenza per gli impianti sotto i limiti dimensionali di cui all’art. 5 comma 2 è quello di ricoprire da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata nel settore a cui si riferisce la dichiarazione, nel caso di specie impianti elettrici.
Da quanto si legge il soggetto non è in possesso di tale requisito in quanto le pregresse esperienze non rientrano nella qualifica di responsabile tecnico. Potrà rilasciare la Dichiarazione di rispondenza, e solo per gli impianti sotto i limiti dimensionali di cui all’art. 5 comma 2, come responsabile tecnico di impresa installatrice a partire dall’aprile 2021, ovvero trascorsi cinque anni dall’inizio dell’attività indicata.