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…secondo il Codice di prevenzione incendi e le norme per la progettazione degli impianti.

Il Codice di prevenzione incendi richiede una progettazione degli impianti elettrici basata sulla valutazione del rischio di incendio elettrico, in analogia a quanto già previsto dall’art.80 del D.Lgs. 81/08. Il presente articolo si propone di illustrare le possibili correlazioni tra la valutazione del rischio di incendio condotta dal professionista antincendio e la valutazione del rischio di competenza del progettista elettrico, secondo il richiamato art.80 D.Lgs. 81/08.

 

Le previsioni del Codice di prevenzione incendi
Il Codice di prevenzione incendi, pubblicato con il DM 03/08/2015, si occupa degli impianti tecnologici nel capitolo S10 della sezione Strategia antincendio. Nel paragrafo S.10.5, ne stabilisce gli obbiettivi che la progettazione di tali impianti deve perseguire, ed in particolare:
– ridurre la probabilità di innesco di incendio o di esplosione;
– limitare la propagazione di un incendio all’interno degli ambienti di installazione e contigui;
– garantire la compatibilità con le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione;
– garantire la possibilità per gli occupanti di lasciare gli ambienti in sicurezza;
– garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in sicurezza;
– garantire la possibilità di disattivazione/sezionamento/altro tipo di gestione con procedura descritta nel piano d’emergenza.
L’individuazione dei provvedimenti da adottare per il conseguimento dei richiamati obbiettivi non può che dipendere dall’analisi del rischio.
A titolo esemplificativo, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, le misure previste dalla sezione 751 della norma CEI 64-8 fanno sì che la probabilità di innesco di un incendio risulti inferiore rispetto a quella ammessa nei luoghi con rischio elettrico ordinario.

Il Codice, pur prevedendo un solo livello di prestazione (Tabella S.10-1), richiede che gli impianti elettrici siano progettati, realizzati e gestiti:
– secondo la “regola d’arte”,
– in conformità alla regolamentazione vigente,
– con “requisiti antincendio specifici” riportati al paragrafo S.10.6.1.

 

La regola dell’arte
In materia di “regola dell’arte”, è il caso di richiamare l’attenzione sulla definizione contenuta al paragrafo G.1.14 (punto 16) del Codice:

“Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell’arte è riconosciuta, di prassi, alle norme adottate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali”

Tra le disposizioni legislative applicabili si annovera, di sicuro, l’articolo 80 del D.Lgs. 81/08 che richiede al datore di lavoro:

– di valutare i rischi di natura elettrica derivanti da:
. contatti elettrici diretti/indiretti (misura da rispettare anche per le squadre di soccorso che intervengono in caso di incendio);
. innesco e propagazione di incendi dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
. innesco di esplosioni;
. fulminazione diretta ed indiretta;
. sovratensioni;
. altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili (ivi comprese quelle determinate da un abbassamento di tensione oppure quelle determinate da una sollecitazione termica da incendio)

– di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi valutati ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto.

Per l’adempimento di tali compiti, il datore di lavoro si affida, di norma, al professionista antincendio e al professionista elettrico, che affrontano le problematiche della sicurezza da due differenti punti di vista.

Pertanto, per evitare di pervenire a due valutazioni divergenti in materia rischio di incendio è opportuno chiedersi se il professionista elettrico, che in genere interviene in seguito al professionista antincendio, possa sfruttare in qualche modo la valutazione eseguita, secondo le indicazioni del Codice, da quest’ultimo.

 

La correlazione tra rischio incendio e rischio elettrico
Secondo la procedura prevista, per l’implementazione delle misure previste dal Codice, il professionista antincendio deve disporre dei seguenti elementi di giudizio:
– profili di rischio vita/beni/ambiente (Rvita, Rbeni, Rambiente), costituenti (definizione G.1.3/6) “indicatori speditivi della gravita di rischio di incendio (e non di esplosione!) associata all’esercizio ordinario di una qualsiasi attività”;
– presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
– esercizio di lavorazioni pericolose ai fini incendio;
– esercizio di lavorazioni pericolose ai fini dell’esplosione;
– elevati valori di carico di incendio;
– elevati livelli di affollamento;
– complessità della geometria dell’edificio;
– presenza di aree a rischio specifico per la presenza di materiali infiammabili in quantità significative.

Per l’applicazione delle norme tecniche emanate dal CEI, il professionista elettrico ha la necessità di classificare gli ambienti, ai fini dell’incendio/esplosione, in:
– luoghi ordinari;
– luoghi a maggior rischio in caso di incendio:
. per l’elevato affollamento (art.751.03.2 CEI 64-8/7 – Luoghi tipo A);
. per la presenza di un carico di incendio > 450 MJ/m2 (art.751.03.4 CEI 64-8/7 – Luoghi tipo C);
. per la presenza di strutture portanti combustibili (art.751.03.3 CEI 64-8/7 – Luoghi tipo B);
– luoghi con pericolo di esplosione:
. dove si può formare un’ATEX G pericolosa con P > 10-5 occ./anno;
. dove si può formare un’ATEX D pericolosa con P > 10-5 occ./anno;
. dove vi è presenza di esplosivi (luoghi di Classe 0 secondo CEI 64-2).

Come vedremo nel seguito, i metodi di valutazione del rischio previsto dal Codice e quello previsto dalle norme CEI sono, in larga parte, correlati tra di loro.

 

Luoghi a maggior rischio in caso di incendio per elevato affollamento
L’articolo art.751.03.2 del fascicolo CEI 64-8/7 individua come tali i luoghi dove, in caso di incendio (di qualunque entità) il danno potenziale per le persone è «elevato».

Se il professionista antincendio, nella determinazione dei livelli di prestazione delle misure previste nella sezione Strategie antincendio  ha valutato come “elevato” l’affollamento di un determinato fabbricato, il professionista elettrico dovrà considerare lo stesso come luogo “751.03.2” in special modo se gli occupanti non hanno familiarità con l’edificio e/o possono essere addormentati in attività gestite e/o ricevono cure mediche e/o sono in transito in grandi strutture (stazioni ferroviarie, aeroporti e similari).

In merito si segnala che nella revisione in corso della sezione 751 della norma CEI 64/8 potrebbe essere recepito il seguente metodo di classificazione tratto dalla tabella 51A della norma IEC 60364-5-51.

001 - tabella 1 codice BD
Tabella 1 – Classificazione B secondo IEC 60364-5-51 (estratto tab.51A)

 

Luoghi a maggior rischio in caso di incendio per elevato carico di incendio
L’art.751.03.4 del fascicolo CEI 64-8/7 classifica come tali i luoghi caratterizzati da un carico di incendio specifico di progetto (qf secondo il Capitolo S2 del Codice) superiore a 450 MJ/m2. Tale dato, è normalmente già calcolato dal professionista antincendio e, quindi già disponibile per il professionista elettrico.
Allo scopo sarebbe quanto meno opportuno che sia il professionista antincendio che il professionista elettrico, sulla base delle valutazioni di cui all’art.80 del D.Lgs. 81/08, classificassero come luoghi con elevato carico di incendio tutti quelli caratterizzati da dissesto strutturale in caso di incendio non controllato, cioè tutti quelli in cui le strutture portanti non riescono a garantire, per il carico di incendio presente, il livello III di prestazione di resistenza al fuoco (Tab. S.2-1 Codice):

002 - tabella 2 livello di prestazione
Tabella 2 – Livelli di prestazione secondo Tabella S.2-1 DM 03/08/2015

Peraltro, nella definizione del livello di rischio dei luoghi in argomento bisogna prestare la massima attenzione sulla possibilità di aerodispersione di combustibili, come nel caso dei depositi di fluidi/polveri combustibili in contenitori trasportabili. A tal fine, un sicuro elemento di giudizio è costituito dal confronto tra la massima altezza di stoccaggio dei contenitori e la massima altezza di prova a caduta cui gli stessi sono stati sottoposti secondo la normativa ADR – punto 6.1.5.3.5, la quale, in funzione del livello di pericolo delle sostanze da contenere, classifica gli imballaggi in tre gruppi secondo la logica riportata nella seguente tabella:

003 - tabella 3 gruppi di imballaggio
Tabella 3 – altezza di prova a caduta contenitori secondo punto 6.1.5.3.5 ADR

 

Luoghi a maggior rischio in caso di incendio in quanto costruiti interamente in legno
senza particolari requisiti antincendio

Per i locali ex art.751.03.3 del fascicolo CEI 64-8/7. il professionista antincendio non è tenuto a fare valutazioni specifiche, dovendo basare il proprio giudizio su altri parametri.
Pertanto, il professionista elettrico non potrà trarre alcuna indicazione dall’esame del documento sottoscritto dal professionista antincendio.
In particolare, l’espressione di un giudizio non è agevole a causa:
dell’impiego della locuzione “senza particolari requisiti antincendio”, dal significato abbastanza generico;
del contenuto della Nota 751.03.3, la quale precisa che “non rientrano in questa classificazione gli edifici con strutture incombustibili (es. in muratura o calcestruzzo) con le sole travi in legno”, senza tuttavia specificare se tale chiarimento vale per le travi di copertura o anche per quelle dei solai intermedi.
I prossimi sviluppi della norma prevedono, come già detto, il recepimento del metodo di classificazione dei luoghi secondo la tabella 51A della IEC 60364-5-51:2005 che, per i luoghi in esame, prevede quanto di seguito specificato:

004 - tabella 4 caratteristiche
Tabella 4 – Classificazione C secondo IEC 60364-5-51 (estratto tab.51A)

Per la specificazione del termine “mainly” impiegato nella classificazione CA2, una buona formulazione potrebbe essere la seguente:
CA2: Luoghi dove il rischio di incendio è dovuto all’utilizzo di prodotti da costruzione combustibili in quantità tali da poter essere innescati da un guasto elettrico e di propagare l’incendio all’interno del compartimento/ fabbricato o alle opere vicine.

Nelle more dell’aggiornamento della norma CEI 64-8, per poter prendere una decisione nei casi “difficili” si può valutare il rischio per lo scenario “cedimento dei solai per incendio innescato da impianto ordinario” utilizzando il metodo matriciale proposto dalla NFPA 551, il quale si basa sulla suddivisione della probabilità di accadimento di un incendio in 5 livelli, dell’entità dal danno in 4 livelli e del livello di rischio in 3 livelli (alto/moderato/basso) prevedendo per i luoghi con livello di rischio elevato le misure previste dal capitolo 751.03.3 della norma CEI 64-8, il tutto descritto nelle seguenti tabelle:

005 - tabella 5 probabilita
Tabella 5 –NFPA 551 Table A.5.2.5(a) Probability Level

006 - definizioni
Tabella 6 –NFPA 551 Table A.5.2.5(b) Severity Categories

007 - matrice del rischio
Tabella 7 –NFPA 551 Figure A.5.2.5 Risk Matrix

008 - possibile orientamento
Tabella 8 –NFPA 551 Figure A.5.2.5 Risk Matrix

 

Luoghi con pericolo di esplosione
I luoghi dove possono svilupparsi, con una probabilità non trascurabile, atmosfere esplosive in quantità tale da richiedere provvedimenti particolari per la realizzazione, l’installazione e l’uso delle apparecchiature, devono essere classificati come luoghi pericolosi.
Premesso che tutta la materia è in fase di significativa revisione per il necessario allineamento delle guide del CEI alle nuove versioni delle norme CEI EN 60079-10-1 e 60079-10-2, secondo la Tabella 5.10.1-1 della Guida CEI 31-35 e la Tabella 5.8-B della Guida CEI 31-56, i luoghi sono da considerare pericolosi se la probabilità di accadimento della formazione di un’atmosfera esplosiva è ≥ 10-5 occ./anno e se le quantità di sostanza infiammabile rilasciata in ambiente non è trascurabile, ovvero:
nel caso delle ATEX G, se la portata di emissione e le condizioni di ventilazione NON soddisfano la condizione di “grado di diluizione alto” riportata nella figura D1 dell’Allegato D della norma CEI EN 60079-10-1:

000
Figura 1 – Luoghi pericolosi e NON secondo figura D1 CEI EN 60079-10-1

nel caso delle ATEX D, se il volume di atmosfera esplosiva risulta superiore al limite fissato dalla Guida alla Direttiva 99/92/CE, ovvero, 10 litri di atmosfera esplosiva compatta o maggiore di 0,1% Va, con Va pari al volume ambiente.

Per queste tipologie di luoghi è evidente che il professionista antincendio, per l’individuazione dei livelli di prestazione delle misure S1-S9, deve classificare A4 il profilo Rvita secondo tabelle G.3-1, G.3-2 e G.3-4 del Codice di seguito riportate:

009 caratteristiche
Tabella 9 –Tabella G.3-1 DM 03/08/2015

010 decreto
Tabella 10 –Tabella G.3-2 DM 03/08/2015

011 decreto prevenzione incendi
Tabella 11 –Tabella G.3-4 DM 03/08/2015

 

Locali medici (sezione 710 della norma CEI 64-8)
Anche in questo caso, la valutazione dei rischi condotta dal professionista antincendio non è di particolare aiuto in quanto i parametri presi in gioco per l’applicazione delle misure S1-S9, come visto, non tengono conto di questa particolare destinazione d’uso, fermo restando che, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, la classificazione secondo la sezione 710 è da aggiungersi a quella secondo la sezione 751.
Dei locali medici, quelli di particolare interesse ai fini della progettazione antincendio degli impianti elettrici sono quelli del “gruppo 2”, ovvero i locali medici nei quali “le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate in applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche, trattamenti vitali dove la mancanza dell’alimentazione può comportare pericolo per la vita”; infatti, in attuazione delle indicazioni dettate dal comma 2 dell’articolo 80 del D.Lgs. 81/08 (il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione … tutte le condizioni di esercizio prevedibili) è del tutto evidente che tra le sollecitazioni da tenere in conto nella progettazione delle condutture di alimentazione dei locali medici di gruppo 2 vi è la sollecitazione termica a seguito di incendio.

 

Conclusioni
Dall’esame condotto emerge una significativa correlazione tra la valutazione del rischio di incendio condotta dal professionista antincendio e la valutazione del rischio che il progettista elettrico è tenuto a fare.
Eccezion fatta per i locali ex art.751.03.3 e per gli ambienti della sezione 710, gli strumenti di lavoro che i due professionisti devono adottare sono, come visto, gli stessi.
Pertanto, a tutto vantaggio della sicurezza delle persone e dell’entità degli oneri da sopportare da parte del datore di lavoro tenuto agli obblighi di cui all’art.80 del D.Lgs. 81/2008, emerge l’opportunità/necessità che il professionista antincendio e il progettista elettrico trovino il tempo di “dialogare” tra di loro.

 

Ing. Calogero TURTURICI
Dirigente Vigili del Fuoco – Presidente del STC 64C, membro 31J

Ing. Michele MAZZARO
Dirigente Vigili del Fuoco – Presidente del 64E, membro del 31J