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Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017)

 89. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  Nei  casi  in  cui,  nell'ambito  delle   istruttorie   di
valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi
aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza  energetica  di
cui all'articolo 29 o nell'ambito di attivita' di  verifica,  il  GSE
riscontri la non rispondenza del progetto proposto e  approvato  alla
normativa vigente alla data di  presentazione  del  progetto  e  tali
difformita' non derivino da  discordanze  tra  quanto  trasmesso  dal
proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da  documenti
non veritieri ovvero  da  dichiarazioni  false  o  mendaci  rese  dal
proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione  o
l'annullamento  del  provvedimento  di  riconoscimento  dei   titoli,
secondo le modalita' di cui al comma 3-ter. 
  3-ter. Nei casi di cui al comma  3-bis,  gli  effetti  del  rigetto
dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria,
decorrono dall'inizio del periodo di  rendicontazione  oggetto  della
richiesta di verifica e  certificazione  dei  risparmi.  Gli  effetti
dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di  verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attivita'  di
verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono  fatte  salve  le
rendicontazioni gia' approvate  relative  ai  progetti  medesimi.  Le
modalita' di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e
alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi gia' concluse. 
  3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative  di  realizzazione
di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando  la  buona
fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti  di
potenza compresa tra 1 e 3 kW  nei  quali,  a  seguito  di  verifica,
risultino installati moduli non certificati o con certificazioni  non
rispondenti  alla  normativa   di   riferimento,   si   applica   una
decurtazione del 30 per cento della tariffa  incentivante  sin  dalla
data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne  ricorra
il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui  all'articolo  14,
comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109
del 12 maggio 2011, e  all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio   2012,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di  rivalsa  del
beneficiario  nei  confronti  dei  soggetti  responsabili  della  non
conformita' dei moduli installati».

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