Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute al GSE in merito alla possibilità di cumulare gli incentivi in Conto Energia con le disposizioni di cui alla Legge n. 388/2000 (c.d. “Tremonti ambiente”), si chiarisce quanto segue.
La Tremonti ambiente, all’articolo 6, prevede che a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Conseguentemente, è stato possibile beneficiare di tale agevolazione, con riferimento agli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012. In merito alla cumulabilità dell’agevolazione fiscale con altre misure agevolative, la norma in questione non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto. Ne consegue che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, la Tremonti ambiente deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.
Con riferimento alle disposizioni inerenti all’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, rilevano, pertanto, le previsioni in tema di cumulabilità statuite da ciascuno dei decreti ministeriali di riferimento (c.d. “Conti energia”).
Rispetto ai decreti 28 luglio 2005 (I Conto Energia) e 19 febbraio 2007 (II Conto Energia) è possibile, alla luce delle relative disposizioni in tema di cumulabilità, beneficiare sia dell’agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell’investimento. Tale possibilità è, tra l’altro, esplicitamente prevista all’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012.
Nell’andare a chiarire i termini di cumulabilità, il succitato articolo 19 specifica, altresì, che “la detassazione per investimenti di cui all’ articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” deve intendersi un incentivo pubblico. Tale chiarimento impone, pertanto, la non cumulabilità tra la Tremonti ambiente e i Conti Energia a meno che non sia espressamente prevista la possibilità di cumulo.
L’articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 (III Conto Energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012 (V Conto Energia) stabiliscono le condizioni di cumulabilità, elencando in modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo, non includendo la detassazione per investimenti ambientali.
La specifica agevolazione non è, poi, oggetto della deroga di cui al comma 4 del succitato articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 che, in casi particolari (presenza di bandi pubblici per la concessione di incentivi pubblicati prima della data di entrata in vigore dello stesso D.M.) fa salve le condizioni di cumulabilità già previste dal II Conto Energia.
Ne deriva, pertanto, che la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia.
Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto.
A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news, dando evidenza al GSE dell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali.