Quando faccio una dichiarazione di conformità elettrica, normalmente consegno al cliente 2 copie complete degli allegati obbligatori, una copia controfirmata per ricevuta dal cliente la tengo io ed una copia senza allegati obbligatori (evidenzio che sono depositati presso il cliente), la spedisco con raccomandata con ricevuta di ritorno (prima era alla camera di commercio della provincia interessata, ora) allo sportello unico del comune.
Questo iter è corretto? Chiedo questo perché dall’ufficio tecnico di un comune mi si chiedono gli allegati obbligatori che loro non hanno (per conto di un loro cittadino che ha solo la prima pagina) per una dichiarazione di conformità del 2002, altrimenti “inoltreranno le dovute segnalazioni agli organi competenti”.
A suo tempo ho consegnato e fatto controfirmare il tutto all’impresa costruttrice degli appartamenti che doveva dare il tutto ai propri clienti finali. Per quanto tempo devo conservare la documentazione completa?
anonimo
La garanzia sull’impianto installato dura due anni dalla data di consegna delle opere realizzate. La responsabilità per l’esecuzione dell’impianto in caso di danni al cliente/utilizzatore non presenta alcun limite temporale salvo la prova di modifiche o altri fatti che abbiano creato i danni. Per le altre responsabilità ci si deve riferire al Codice civile.
Lei ha correttamente adempiuto al tempo agli obblighi a suo carico di cui all’art. 7 del DPR 447/91 Regolamento di attuazione della Legge 46/90. Per quanto riguarda il deposito presso il Comune l’art. 13 della 46/90 indicava che l’impresa installatrice per gli edifici per i quali è stato rilasciato il certificato di agibilità doveva depositare presso il comune entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori la dichiarazione di conformità e il progetto di rifacimento dell’impianto. All’art, 9 della stessa 46/90 l’obbligo di deposito della Dichiarazione è esteso verso la CCIAA con relazione della tipologia dei materiali e ove previsto del progetto. Per gli impianti non provvisti del certificato di agibilità gli obblighi di cui all’art.7 erano a carico del proprietario. Può inviare in comune le ricevute di trasmissione all’impresa costruttrice.
Di fatto la Dichiarazione di conformità e i relativi allegati dovrebbero essere conservati per sempre (a tutela della responsabilità), reputiamo tuttavia che un periodo di conservazione di dieci anni sia adeguato dopo una comunicazione al cliente.