Allo sportello unico quando deve e quando non deve essere consegnata la dichiarazione di conformità? So che con il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, nel caso in cui esista già l’agilità dei locali, non va consegnata. Lavorando nel Comune di Genova mi trovo pareri contrari.
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Leggendo il decreto 37/08 la dichiarazione di conformità deve essere depositata presso lo sportello unico ai sensi dell’art. 11 nei casi previsti al comma 2 dello stesso articolo e qualora sussistano obblighi di acquisizione di atti di assenso così come indicato al comma 1 del medesimo articolo. Per tutti gli altri casi la dichiarazione di conformità può non essere consegnata allo sportello unico.
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto,
della dichiarazione di conformita’ o del certificato di collaudo.1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e’ gia’ stato rilasciato il certificato di agibilita’, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformita’ ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita’ deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformita’ alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Tuttavia il Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n.5 (convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35) sostiene quanto segue:
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
La dichiarazione di conformità (fermo restando i casi previsti dal DPR 462/01) va quindi trasmessa al SUAP solo ai fini dell’ottenimento dell’agibilità e conservata presso l’impianto negli altri casi. Questa posizione, talvolta osteggiata, è avvalorata dai documenti di lavoro della Camera dei Deputati, consultabili al seguente LINK.
“Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che la dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata siano conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli.
Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini:
– del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune;
L’art. 9 del D.M. 37/2008 dispone che il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
– o dell’allaccio di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
L’obbligo di comunicazione, in tali casi, è attualmente previsto dall’art. 8, comma 3, del D.M. 37/2008, che fissa il termine di 30 giorni dall’allacciamento, entro i quali il committente è tenuto a consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa secondo l’allegato I.Si fa presente che l’art. 11 del D.M. 37 reca taluni obblighi in ordine al deposito della dichiarazione di conformità presso lo sportello unico per l’edilizia e l’art. 284 del D.Lgs. 152/2006 prevede obblighi di inoltro alle autorità competenti. Dovrebbe ritenersi che tali obblighi sono superati dalla norma in esame (al riguardo, potrebbe essere opportuno un chiarimento).
Si segnala, infine, che nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 12 del 27/01/2012 [48], in cui è stato inizialmente approvato il testo del decreto-legge, è stato sottolineato che la norma in commento “elimina una inutile duplicazione nelle certificazioni di conformità, con un risparmio stimato in oltre 50 milioni di euro all’anno”.”
Infine si ricorda che la dichiarazione va inviata al Distributore entro 30 giorni dall’attivazione di una nuova fornitura.