Abrogazione del punto 2 della deliberazione dell’Autorità per l’energia e il gas 16 dicembre 2008 ARG/elt 184/08 in relazione alle modalità di definizione dell’acconto ai fini dello scambio sul posto
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 giugno 2011 visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07;
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: TISP);
la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2008, ARG/elt 184/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/08);
le deliberazione 3 dicembre 2010, ARG/elt 226/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 226/10);
le “Regole Tecniche: determinazione del contributo in conto scambio ai sensi dell’articolo 10 del TISP – Edizione n. 3” (di seguito: Regole Tecniche TISP) inviate dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) con la lettera del 25 marzo 2011 (di seguito: lettera del 25 marzo 2011);
la lettera del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità dell’1 aprile 2011, di verifica, tra l’altro, delle Regole Tecniche TISP (di seguito: lettera dell’1 aprile 2011).
Considerato che:
il punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08 prevede che “il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell’impianto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08.”; e che, pertanto, il punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08, in assenza di dati più precisi, ha definito in modo convenzionale il valore del primo acconto erogato nell’ambito dello scambio sul posto a seguito della stipula della convenzione;
la deliberazione ARG/elt 226/10 ha modificato il TISP prevedendo disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei flussi informativi necessari ai fini dell’applicazione della disciplina dello scambio sul posto; e che, in particolare, la medesima deliberazione ha previsto che “il valore in acconto del contributo in conto scambio, è definito sulla base del conguaglio dell’anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell’attesa di disporre di dati sufficienti per l’applicazione della predetta modalità di calcolo dell’acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio.”;
a seguito delle modifiche richieste dalla deliberazione ARG/elt 226/10, il GSE, con la lettera del 25 marzo 2011, ha provveduto a trasmettere alla Direzione Mercati dell’Autorità, per verifica, le Regole Tecniche TISP; e che tali regole sono state positivamente verificate dalla medesima Direzione con la lettera dell’1 aprile 2011;
le Regole Tecniche TISP prevedono, tra l’altro, che il primo acconto erogato nell’ambito dello scambio sul posto, a seguito della stipula della convenzione, sia determinato tenendo conto dei contributi unitari in conto scambio mediamente erogati dal GSE, della potenza dell’impianto e del numero dei giorni in cui la convenzione risulta attiva nell’anno; e che, pertanto, tale criterio, seppur convenzionale, risulta più puntuale e più preciso del criterio inizialmente individuato dal punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08;
le disposizioni di cui al punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08, come sopra richiamate, sono quindi superate per effetto della deliberazione ARG/elt 226/10 e delle conseguenti nuove Regole Tecniche TISP.
Ritenuto opportuno:
abrogare il punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08 per le motivazioni di cui ai precedenti alinea.
DELIBERA
il punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08 è abrogato;
il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).
9 giugno 2011
Il Presidente
Guido Bortoni