Verifiche biennali degli impianti di messa a terra degli edifici scolastici. Con riferimento alle numerose richieste di chiarimento pervenute a questo USR, relative alle incombenze della verifica biennale dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici degli edifici scolastici, al fine di fornire indicazioni utili, si trasmette l’allegato parere espresso dall’Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle Scuole.
Premesso che:
-L’art.4 comma 1 del DPR 462/01attribuisce I’obbligo di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché della regolare manutenzione degli impianti al datore di lavoro al fine di tutelare I’incolumità fisica dei lavoratori e senza distinzione tra datore di lavoro privato e pubblico.
-L’art.4 comma 4 precisa che: ” le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”.
-L’art. 18 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con espresso riferimento alla sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, precisa che “gli obblighi
relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici.
– L’art.18 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. chiarisce che “gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agti uffici interessatio con la richiesta det loro adempimento all’amministrazione competente.
– La Legge 23 gennaio 1996 all’art. 3, recita :”Gli Enti locali provvedono alla realizzazione, aIIa fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”
– Il D.M, del 22 gennaio 2008, n. 37, G.U. n.61 del 12 marzo 2008, che regolamenta il riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, fa riferimento non al datore di lavoro ma al proprietario dell’impianto che
dovrà “adottare Ie misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia”.