Cantiere edile. L’ispettore ASL ha rilevato quanto segue (cito il verbale):
“non si rileva dichiarazione di conformità dell’impianto di cantiere. porta del quadro elettrico rilevata aperta e senza idonei coprifori, con possibile contatto diretto (dlgs 81/08 art. 117)”… comminando una sanzione per l’impresa di 2.000 euro.
Stiamo pensando di fare ricorso, in quanto la dichiarazione di conformità non presente agli atti durante l’ispezione, dovremmo verificare se disponibile presso l’ufficio tecnico dell’impresa, mentre il quadro “pericoloso” è il quadro di distribuzione principale installato in prossimità delle baracche degli operai (ambiente ordinario quindi), inoltre, pur essendo aperta la portella al momento dell’ispezione, non c’è la possibilità di contatto diretto, in quanto i fori (in corrispondenza della guida din, di dimensione di 2 centimetri max) non permettono assolutamente contatto con le parti attive.
Vi chiedo se possibile di darci una mano se possibile, o confermare il torto, in modo da mettere l’anima in pace e la mano al portafoglio. Ne approfitto per ringraziare per il servizio e per il portale, ottimo riferimento online per i professionisti del nostro settore.
Alessandro Cavallaro via form
Questo l’art. 117 del DLgs 81/08 “Lavori in prossimità di parti attive”:
Articolo 117 – Lavori in prossimità di parti attive
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.
A prescindere dalla portella aperta o chiusa e dall’ubicazione del quadro, se le parti attive sono inaccessibili al dito di prova (ovvero IPXXB), sono protette contro i contatti diretti. Non si configura quindi la violazione dell’art. 117. Per quanto riguarda la mancanza della documentazione, si tratta di una carenza formale, che al più può dare luogo alla sanzione di cui al comma 1 dell’art.15 del DM 37/08 (da 100 a 1.000 euro a carico dell’installatore, a seconda della complessità dell’impianto):
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del presente decreto (Art. 7. Dichiarazione di conformita’ N.d.R.) si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entita’ e complessita’ dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Fate ricorso e… in bocca al lupo!