Ho letto uno dei vostri articoli pubblicati nel sito in merito alla conformità degli impianti realizzati prima della 46/90. Nel mio caso il fabbricato in questione e’ stato ultimato nel 1972 e da allora non è mai stato oggetto di nessuna modifica.
Può essermi richiesto in qualche caso il progetto o conformità/rispondenza degli impianti? Naturalmente non e’ disponibile nessuna dichiarazione o progetto…a parte il libretto della caldaia con relative manutenzioni.
Matteo M F via form
Per fornire una risposta puntuale è necessario sapere quale attività si svolge all’interno del fabbricato (è un ambiente di lavoro?), in ogni caso occorre capire se l’impianto “va bene“: la Legge 46/90 richiedeva infatti di adeguare gli impianti alla regola dell’arte (articolo 7 commi 2 e 3):
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità (fino a 1 A secondo le indicazioni del DPR 447/91 N.d.R.) o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
Se il suo impianto non soddisfa le condizioni indicate al comma 2, è in ritardo di quasi vent’anni per l’adeguamento (l’ultima proroga ha fissato il termine per l’adeguamento nel 31 dicembre 1998). Deve quindi “adeguare” al più presto l’impianto, secondo le modalità previste dal 37/08 (obbligo di progetto, documentazione, ecc.).
L’attuale riferimento legislativo in materia di impianti elettrici è il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (il “37/08”). Questo l’articolo 6 comma 3 (che riprende i requisiti del regolamento di attuazione della 46/90, il DPR 447/91 all’art. 5 comma 8):
8. Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Il 37/08 (per quanto concerne gli impianti “ante 90”) si riferisce solo agli impianti a servizio delle unità immobiliari e non ribadisce l’obbligo di adeguare i vecchi impianti. Non si deve però pensare che l’obbligo di adeguare sia stato abrogato insieme la 46/90, in quanto tutti gli impianti dovevano essere già stati adeguati da 10 anni al momento della pubblicazione del 37/08 in Gazzetta Ufficiale.
Se il suo impianto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 allora formalmente “può andare bene“, compatibilmente con quasi mezzo secolo di esercizio, e non le può essere richiesta dichiarazione di conformità (o tanto meno di rispondenza).
Detto questo, se stiamo parlando di un luogo di lavoro, un minimo di documentazione che descriva come è realizzato l’impianto deve esserci, così come doveva esserci anche nel 1972 (secondo il DPR 547/55) se non altro per effettuare correttamente la manutenzione obbligatoria (attualmente prescritta dall’art. 86 del DLgs 81/08).