Differimento di termini per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre venticinque posti letto. (Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2012)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto l’art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede, entro il termine del 31 dicembre 2013, l’adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, attraverso l’ammissione ad un piano straordinario biennale di adeguamento;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, adottato in esecuzione del disposto legislativo;
Atteso che il predetto decreto, all’art. 3, prevede il termine di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, entro il quale gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive turistico-alberghiere devono presentare domanda di ammissione al piano corredata dell’attestazione del possesso dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all’art. 5 del decreto;
Atteso che l’art. 1, comma 2 del decreto prevede, altresi’, che l’ammissione al piano sia consentita alle strutture ricettive in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, dei predetti requisiti di sicurezza antincendio;
Considerato che, sull’argomento, sono state presentate alla Camera dei Deputati alcune risoluzioni che, fermo restando il rispetto del termine di adeguamento fissato al 31 dicembre 2013, convergono nel richiedere maggiore flessibilita’ dei tempi previsti dal decreto per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento, al fine di consentire alle strutture ricettive interessate di superare le difficolta’ a dotarsi dei prescritti requisiti di sicurezza antincendio;
Tenuto conto dell’esito dell’esame delle risoluzioni presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei Deputati, con l’impegno del Governo circa l’opportunita’ di prorogare il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al piano;
Ritenuto che, a tal fine, occorre differire il termine entro il quale le strutture ricettive interessate devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dall’art. 5 del decreto, nonche’ il termine entro il quale gli enti e i privati responsabili delle strutture medesime devono presentare domanda di ammissione al piano.
Decreta:
Art. 1
1. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, e’ differito al 31 ottobre 2012.
2. Il termine entro il quale le strutture ricettive di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendi, previsto all’art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, e’ differito al 31 ottobre 2012.
Roma, 15 maggio 2012
Il Ministro: Cancellieri