Pubblicato sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas un elenco di domande e risposte sulla Deliberazione 84/2012/R/eel – Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica.
In quali casi può essere applicato il paragrafo 8.1.1 dell’Allegato A70?
In nessun caso è possibile applicare quanto previsto dal paragrafo 8.1.1.
L’Autorità, infatti, con la deliberazione 84/2012/R/eel, ha previsto che: gli impianti di produzione connessi in MT che entrano in esercizio a partire dal 1 aprile 2012 debbano già essere in grado di rimanere connessi alla rete nell’intervallo di frequenza fra i 47,5 Hz e i 51,5 Hz (soglie permissive), prevedendo da subito l’utilizzo del sistema di protezione di interfaccia a sblocco voltmetrico che, in presenza di un guasto sulla rete MT (guasto locale), permette di ripristinare il funzionamento nell’intervallo di frequenza fra i 49,7 Hz e i 50,3 Hz (soglie restrittive), salvaguardando la qualità del servizio elettrico e garantendo la sicurezza sulla rete di distribuzione; gli impianti di produzione connessi in MT entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012 siano soggetti ad interventi di adeguamento affinché gli inverter e le protezioni di interfaccia possano operare secondo quanto previsto dal paragrafo 5 e dal paragrafo 8.1 (con l’esclusione del paragrafo 8.1.1) dell’Allegato A70.
Quali sono le informazioni minime che devono essere inserite all’interno delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al comma 4.2, lettera a), della deliberazione 84/2012/R/eel?
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al comma 4.2, lettera a), della deliberazione 84/2012/R/eel sono finalizzate ad attestare, da parte dei costruttori di inverter e dei sistemi di protezione di interfaccia, quali prescrizioni dell’Allegato A70 e della Norma CEI 0-21 sono soddisfatte dai propri prodotti.
A tal fine è necessario che tali dichiarazioni rechino le seguenti informazioni minime: dati del dichiarante e della società rappresentata; marca, modello e versione firmware del singolo prodotto; numero di poli, potenza nominale e tensione nominale dell’inverter; elenco delle sole prescrizioni dell’Allegato A70 soddisfatte o indicazione del pieno soddisfacimento delle prescrizioni dell’Allegato A70 e/o della Norma CEI 0-21 come modificata dal CEI a seguito della deliberazione 84/2012/R/eel, ad esclusione della regolazione di tensione di cui al paragrafo 7.2.1 dell’allegato A70 e 8.5.1 della Norma CEI 0-21.
Qualora un costruttore produca più prodotti, può allegare alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio una tabella recante l’elenco di tutti i prodotti, per i quali è valida la predetta dichiarazione.
Come ci si comporta nei casi in cui gli inverter o i sistemi di protezione di interfaccia possono essere resi conformi ad una o più prescrizioni dell’Allegato A70 e/o della Norma CEI 0-21 tramite interventi di aggiornamento del firmware o di regolazione manuale delle soglie di frequenza e/o di tensione eseguibili direttamente dall’installatore?
In tali casi, nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio redatte dai costruttori ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della deliberazione 84/2012/R/eel, in relazione alla singola prescrizione dell’Allegato A70 o alla Norma CEI 0-21 per la quale è possibile il solo intervento dell’installatore, il costruttore deve dichiarare che il prodotto è predisposto per essere conforme a quanto richiesto dalla predetta prescrizione evidenziando il tipo di intervento che deve essere effettuato dall’installatore.
Spetta quindi all’installatore attestare, nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel, di aver effettuato gli interventi necessari di aggiornamento firmware o di regolazione manuale delle soglie di frequenza e/o di tensione, come indicati dal costruttore, garantendo il rispetto, da parte dei singoli componenti e dell’impianto, delle prescrizioni di cui all’Allegato A70 e/o alla Norma CEI 0-21. Nei paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 dell’Allegato A70 vengono indicate due soglie diverse di frequenza per la riconnessione e l’avviamento dell’impianto in funzione della sua localizzazione geografica.
Come devono comportarsi i costruttori per rendere conformi i loro prodotti all’Allegato A70?
Ferma restando la necessità, da parte del costruttore, di garantire che il prodotto è in grado di soddisfare quanto previsto dai paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 dell’Allegato A70 e che, pertanto, sia possibile impostare entrambi gli intervalli di frequenza (49,95 Hz – 50,05 Hz, e 49,9 Hz – 50,1 Hz), il medesimo costruttore è tenuto ad impostare l’intervallo di frequenza pari a 49,9 – 50,1 Hz, evidenziando, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della deliberazione 84/2012/R/eel, che il predetto intervallo può essere modificato manualmente dall’installatore in caso di diversa richiesta da parte di Terna. In questi ultimi casi, spetta all’installatore attestare, nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel, che è stato impostato l’intervallo di frequenza secondo quanto richiesto da Terna in applicazione dei paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 dell’Allegato A70.
Quale è la data di entrata in vigore della Guida CEI 82-25 a cui fare riferimento ai fini della quantificazione dei premi previsti dall’articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel?
Ai fini della quantificazione dei premi previsti dall’articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel, occorre riferirsi alla data di entrata in vigore della prima versione della Guida CEI 82-25 (1 agosto 2006).
L’articolo 4, comma 1, della deliberazione 84/2012/R/eel prevede che, per poter essere connessi, gli impianti di produzione di energia elettrica debbano rispettare le condizioni ivi indicate, a decorrere da determinate date. è possibile connettere impianti di produzione per i quali sono già rispettate le condizioni che saranno obbligatorie solo nel caso di connessioni a partire da date successive?
Sì, poiché i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, della deliberazione 84/2012/R/eel sono da intendersi come requisiti minimi.
Nel caso in cui gli impianti già in esercizio alla data dell’1 aprile 2012 vengano potenziati in data successiva, come si applica la deliberazione 84/2012/R/eel ?
In tali casi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della deliberazione 84/2012/R/eel, le disposizioni di cui ai commi 4.1 e 4.2 della medesima deliberazione trovano applicazione per le parti dell’impianto interessate dall’intervento di potenziamento, in relazione alla data di entrata in esercizio di ciascuna di esse. Naturalmente, per le altre parti dell’impianto, rimane fermo quanto previsto dall’articolo 5 in materia di retrofit, ove applicabile.
Quale è la finalità della dichiarazione da redigere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel?
La finalità della dichiarazione da redigere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel è quella di attestare che l’impianto di produzione (in particolare i generatori, siano essi tradizionali o statici) e il relativo sistema di protezione d’interfaccia (SPI), a valle delle installazioni/implementazioni effettuate, siano conformi a quanto previsto dall’Allegato A70 al Codice di rete di Terna e dalle Norme CEI 0-16 e 0-21, secondo quanto specificato dalla deliberazione 84/2012/R/eel.