La nuova Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha nuovamente prorogato i termini per adeguare alle disposizioni di prevenzione incendi le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, introducendo un “piano straordinario di adeguamento”.
Nel 1994 il Ministero dell’Interno, a seguito di alcuni eclatanti incidenti, emanò il DM 9 aprile 1994: regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
Da allora il termine ultimo per adeguare le strutture esistenti alle disposizioni in materia di prevenzione incendi è stato più volte prorogato.
L’ultimo documento di proroga, la Legge 24 febbraio 2012, pubblicata il 27 febbraio in Gazzetta Ufficiale, ha ulteriormente posticipato il termine, fissandolo al 31 dicembre 2013.
C’è però una novità: potranno approfittare dell’ulteriore proroga solo le strutture ammesse al “piano straordinario di adeguamento”, istituito dal Decreto 16 marzo 2012.
Vediamo in breve di cosa si tratta, aiutandoci con la circolare VV.F n. 000594 del 24/4/12 contenente i regolamenti attuativi.
1. Adeguamento e DM 16/03/2012
Il piano straordinario di adeguamento riguarda tutte le strutture turistico-alberghiere già esistenti all’entrata in vigore del DM 09/04/94 (11 maggio 1994), che non hanno ancora adeguato completamente la struttura a quanto richiesto dal DM 04/09/94, ma che soddisfano i seguenti requisiti, in materia impiantistica, strutturale e di gestione della sicurezza:
– Gestione della sicurezza
Le misure di gestione della sicurezza, di cui al comma 1, integrative rispetto a quelle previste al punto 14 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l’esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo.
Il servizio integrativo, deve tenere conto della valutazione dei rischi d’incendio e deve essere costituito da un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato:
a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unita’;
b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unita’, con l’aggiunta di una ulteriore unita’ per ogni incremento della capacita’ ricettiva di 150 posti letto.
Le strutture ricettive gia’ dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformita’ al criterio indicato nel paragrafo precedente.
– Requisiti impiantistico-strutturali
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
– non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
– non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;
– devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza);
– devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c) rivelazione; d) impianti di estinzione incendi; e) ascensori antincendio. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
– rivelazione e allarme: 30 minuti;
– illuminazione di sicurezza: 1 ora;
– ascensori antincendio: 1 ora;
– impianti idrici antincendio: 1 ora.
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per al-meno 1 ora. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.
Sistemi di allarme
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di al-larme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall’incendio.
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente pre-sidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d’incendio.
Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d’incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elet-trica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
Estintori
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili.
Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G.U. n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
– in prossimità degli accessi;
– in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segna-latori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a ven-ticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.
Impianti di rivelazione e segnalazione incendi
L’impianto deve essere progettato e realizzato a regola d’arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l’azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell’attività entro:
a) 2 minuti dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall’azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) 5 minuti dall’emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell’attività e dei rischi in es-sa esistenti. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell’attività, l’impianto di rivelazione dovrà consentire l’attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:
– chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l’attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
– disattivazione elettrica dell’eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
– attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
– chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
– eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all’interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripeti-zione di allarme lungo il corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.
Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/1982. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.
Gestione della sicurezza
Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:
– sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’in-cendio;
– siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
– siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
– siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
– siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.
In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno.
Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.
Addestramento del personale
Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l’anno a riunioni di addestramento e di allenamento all’uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell’immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.
Istruzioni per la sicurezza
All’ingresso della struttura ricettiva, su ogni piano, ed all’interno di ciascuna camera devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento in caso di emergenza.
Dimensioni delle vie di uscita
Le dimensioni delle vie di uscita devono rispettare quanto prescritto dgli articoli 20.2, 20.3 e 20.5 del Decreto 4 Settembre 1994.
2. Presentazione della domanda di ammissione
Una volta accertato di possedere almeno i requisiti elencati sopra, deve essere presentata domanda di ammissione al comando provinciale dei Vigili del Fuoco entro e non oltre il 29 maggio 2012.
L`art. 3, comma 1, del decreto prevede che gli emi e i privali responsabili in oggetto presentino al Comando VV.F. territorialmente competente, istanza di ammissione al piano, entro il termine previsto dalla norma, utilizzando il modello allegato “mod_accesso_piano”.
L’istanza dovrà essere corredata da una attestazione, redatta secondo il modello allegato “mod_attestazione”, firmata da tecnico abilitato, relativa al possesso dei requisiti tecnici di sicurezza di cui all`articolo 5 del decreto; tale attestazione dovrà essere completa di:
– relazione tecnica descrittiva ed eventuali elaborati grafici atti a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio; gli elaborati grafici sono da presentare solamente nel Caso in cui le predette informazioni non siano desumibili dalla documentazione già agli atti del Comando;
– dichiarazioni e certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l’ammissione al piano straordinario, nonché documentazione relativa alla gestione della sicurezza;
– programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi descrizione (Sintetica descrizione degli interventi di adeguamento dell’attività da realizzarsi entro la data del 31/12/2013).
Per le attività individuale al punto 66 Dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, categorie B e C, contestualmente all’istanza di ammissione al piano dovrà essere avanzata, con le modalità indicate all’articolo 3 del medesimo decreto, richiesta di valutazione del progetto relativa al completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi; ove il progetto di adeguamento antincendio fosse stato già approvato dal competente Comando, anche in periodo antecedente all’entrata in vigore del decreto in oggetto, dovranno essere indicati solo gli estremi di approvazione.
Il Comando VV.F. entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la completezza formale dell`istanza e dei relativi allegati.
Ove la documentazione risulti completa, il Comando comunica all`interessato, l’ammissione al piano di adeguamento attraverso il modello allegato “mod_ammissione_piano”.
Qualora invece la documentazione risulti incompleta, esperire con esito negativo, le procedure per la richiesta di integrazione documentale, il Comando provvede ai dare Comunicazione della mancata ammissione al piano di adeguamento all`interessato nonché alle Autorità competenti con le modalità di cui all`art. 16 comma 5 del Dlgs 139/2006, utilizzando il modello allegato “mod_NO_ammissione_
piano “.
Entro il sopraindicato termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Comando VVF effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all`articolo 5 del decreto in argomento, con le modalità previste ai comma 2 dell’articolo 4 del D.P.R. 151/20121, anche per le attività individuate in categoria C. La quota dei controlli da espletare mediante visita tecnica sarà non inferiore al 5% delle istanze presentate, da individuarsi attraverso sorteggio.
Ove, in sede di sopralluogo, si accerti la sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione al piano, il Comando rilascerà, a domanda dell’interessato, copia del verbale di visita tecnica.
Qualora. invece, sempre ai seguito di sopralluogo, il Comando rilevi carenze in ordine ai requisiti necessari per l’ammissione al piano previsti dal decreto in argomento, si dovrà procedere ad annullare il provvedimento di ammissione al piano per carenza dei presupposti di legge, attraverso il modello allegato “mod_annullamento_piano_visita”.
Si evidenzia infine che, in caso di presentazione della domanda di ammissione oltre il termine previsto al comma 1 dell`art 3 del decreto, il Comando accetterà Comunque l’istanza che dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che medio tempore, sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto; in difetto di quest’ultima dichiarazione, il Comando invierà informativa alla Competente Autorità Giudiziaria, atteso che la stessa attività risulterebbe essere stata condotta in violazione delle disposizioni di cui al DPR 151/11.
Le attività non ammesse al piano di adeguamento non potranno proseguire l’attività.
Allegati:
Decreto 16 Marzo 2012
Circolare VVF Su DM 16 marzo 2012
Moduli Comando Vigili del Fuoco:
Mod ACCESSO PIANO STRAORDINARIO
Mod ammissione_piano
Mod ATTESTAZIONE ammissione piano straordinario
Mod NO_ammissione_piano
Mod_annullamento_piano_visita