Tra meno di due mesi la soglia della gratuità dell’energia reattiva (franchigia) verrà ridotta al 33% dell’energia attiva ovvero ad un cosfì pari a 0.95 per tutti gli utenti con potenza impegnata maggiore di 16,5 kW. Dal 1 gennaio 2016 entrerà in vigore la Delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEG) N° 180/2013/R/ELL pubblicata il 2 maggio 2013 “Regolazione tariffaria per i prelievi di energia reattiva ai punti di prelievo BT e AT a decorrere dal 2016“. Con l’attuale delibera AEEG 348/2007/R/EEL l’energia reattiva non viene contabilizzata nella fattura di fornitura dell’energia elettrica fino al 50% dell’energia attiva ovvero con un cosfì pari a 0.9.
Cosa cambia?
Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico (F1 e F2) è pari a 0,9 e il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7; Non è consentita agli utenti finali l’immissione in rete di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali.
L’Authority ha dato maggiori strumenti ai Distributori per il raggiungimento degli obiettivi. I requisiti in materia di immissione di energia reattiva non sono più semplici vincoli contrattuali, ma diventano a tutti gli effetti “regola tecnica”. Tant’è che nei casi in cui non siano rispettate le disposizioni a e b precedenti, il gestore di rete competente può chiedere l’adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio. Quest’ultimo punto è molto importante e rappresenta uno strumento nuovo e potente per i Distributori.
NT24 ha preparato uno speciale in pdf: Rifasamento: cosfì a 0,95 dal primo gennaio 2016
Scarica la documentazione allegata: Delibera 180/2013 – Allegato 1 – Tabella 1