Cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante del Decreto 19 febbraio 2007 (II° Conto energia) con la detassazione ambientale di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Tremonti ambientale).
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori del settore delle fonti rinnovabili, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene opportuno precisare che, ferma restando la possibilità di usufruire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate, della detassazione di cui alla legge 388 del 2000 per gli investimenti ambientali, la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all’art. 9 del Decreto 19 febbraio 2007 con detto beneficio fiscale va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.
Di seguito il chiarimento:
A seguito delle richieste di chiarimento provenienti da vari operatori e di contatti con l’Agenzia delle Entrate, si forniscono chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 1, del DM 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ‐ cd. “secondo conto energia”), in rapporto a quanto previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la cd. detassazione ambientale.
Si ricorda che l’art. 9 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che le tariffe incentivanti “..non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento…”
Con disposizione interpretativa, inserita nell’art. 19 del DM 5 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, cd “quinto conto energia”), il Governo ha stabilito che il limite del 20% di cui al predetto art. 9 “ si applica anche alla detassazione per investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388” (cosiddetta Tremonti Ambiente).
Pur essendo stato abrogato il citato art. 6, commi da 13 a 19 (ai sensi dell’art. 23, comma 7, e Allegato 1, n. 37, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), residua la possibilità di usufruire della detassazione per gli investimenti fatti prima dell’abrogazione delle relative disposizioni.
Ciò detto, ferme restando le condizioni per poter beneficiare della detassazione in esame, si precisa che il “costo dell’investimento” richiamato nella disposizione in questione (secondo cui le tariffe incentivanti “..non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento…”) si riferisce all’intero costo imputabile all’investimento per l’impianto fotovoltaico, iscritto nel bilancio di riferimento.