Il nuovo conto energia, entrerà in vigore il primo gennaio 2011 e rimarrà valido sino a tutto il 2013, momento entro il quale si attende come di consueto in questi casi, il successivo decreto che definirà le tariffe e le modalità per gli anni successivi.
Ecco il testo pubblicato in Gazzetta, come anticipato gli impianti sono divisi in diverse classi di potenza con incentivi decrescenti: da 1 a 3 kW; da 3 a 20 kW; da 20 a 200 kW; tra 200 e 1000 kW; dai 1000 kW a 5000 kW; e oltre 5000 kW.
Con il vecchio conto energia (2007) un impianto con potenza nominale superiore a 20 kWp aveva lo stesso incentivo di un impianto di diversi MW.
Ora sono stati previsti diversi scaglioni, l’ultimo dei quali comprende impianti da 5 MW e oltre.
Il nuovo conto energia prevede tre variazioni di tariffe già nel corso del 2011, con un calo del 6% ogni quadrimestre, a partire dal primo gennaio.
Alla fine dell’anno, come anticipato più volte da Saglia, la decurtazione sarà del 18% rispetto a oggi. Scenderà poi di un ulteriore 6% l’anno sia nel 2012 che nel 2013. Riguardo la potenza incentivabile, la bozza di decreto prevederebbe un aumento dagli attuali 2 mila MW fino ai 3 mila MW.
A questa andrebbero aggiunti altri 200 MW per il fotovoltaico a concentrazione e 300 MW per gli impianti integrati con caratteristiche innovative.
Taglia impianto [kW] | A | B | C | |||
Entrati in esercizio tra 01/01/2011 e 30/04/2011 | Entrati in esercizio tra 01/05/2011 e 31/08/2011 | Entrati in esercizio tra 01/09/2011 e 31/12/2011 | ||||
Impianti su edifici | Altri impianti |
Impianti su edifici | Altri impianti |
Impianti su edifici |
Altri impianti |
|
1 – 3 | 0,402 | 0,362 | 0,391 | 0,347 | 0,380 | 0,333 |
3 – 20 | 0,377 | 0,339 | 0,360 | 0,322 | 0,342 | 0,304 |
20 – 200 | 0,358 | 0,321 | 0,341 | 0,303 | 0,323 | 0,285 |
200 – 1k | 0,355 | 0,314 | 0,335 | 0,309 | 0,314 | 0,266 |
1k – 5k | 0,351 | 0,313 | 0,327 | 0,289 | 0,302 | 0,264 |
> 5k | 0,333 | 0,297 | 0,311 | 0,255 | 0,287 | 0,251 |
Gli impianti con potenza sino a 200 Kw potranno usufruire del regime di scambio sul posto anche dopo la scadenza degli incentivi. Il Decreto specifica anche gli ambiti di cumulabilità degli incentivi con altri ricevuti da enti in conto capitale e chiarisce da subito la non cumulabilità con le detrazioni fiscali.