In relazione alla manutenzione degli impianti elettrici installati nei luoghi di lavoro con obbligo ormai riconducibile al “registro dei controlli” previsto dal Decreto 81, si chiede:
1) I controlli tecnici e strumentali previsti dalle normative, possono essere eseguiti esclusivamente da professionisti abilitati o anche da personale esperto presente in azienda?
2) I controlli elementari e quelli “a vista” possono essere eseguiti dallo stesso datore di lavoro o da altro soggetto delegato?
3) Un registro delle manutenzioni eseguito da personale esperto ma non abilitato, ha validità normativa?
Giovanni Di Benedetto
1) Devono essere affidati a personale competente e in possesso dei requisiti previsti dalla Norma CEI 11-27 (PES o PAV). Va bene anche il personale interno, secondo tali presupposti.
2) Certamente, se competente.
3) Adempie perfettamente alle prescrizioni di cui all’articolo 86 del DLgs 81/08 a patto che le attività svolte siano quelle previste nella parte 6 della Norma CEI 64-8.