Buongiorno, abbiamo effettuato la sostituzione di un impianto citofonico (completo con anche sostituzione dei cavi) con un altro impianto sempre citofonico.
Volevo un vostro parere se questo tipo di lavorazione rientra nei beni significativi in quanto l’Agenzia delle Entrate specifica che l’installazione degli impianti videocitofonici rientra nella procedura dei beni significativi, ma non parla di impianti puramente citofonici. Vedi link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ristrutturazioni-edilizie-le-agevolazioni-fiscali
Anonimo
Come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
In particolare, si tratta degli interventi di:
• manutenzione ordinaria
• manutenzione straordinaria
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia.
Pertanto, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono agevolabili anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni.
A confronto si riporta il testo dell’ Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. ….omissis….
Tralasciando gli interventi di restauro e risanamento edilizio e quelli di ristrutturazione edilizia, i lavori di rifacimento dell’impianto citofonico per le parti comuni e per le parti private rientrano a pieno titolo nella classificazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 del DPR n. 380/01, nonché nella successiva lettera b)
Per questi interventi è applicabile la detrazione IRPEF come da disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini di usufruire, sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, dell’agevolazione per l’aliquota IVA ridotta al 10%, i “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999 nei seguenti:
– ascensori e montacarichi
– infissi esterni e interni
– caldaie
– videocitofoni
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
– sanitari e rubinetteria da bagni
– impianti di sicurezza.
L’IVA agevolata potrà essere applicata solo sull’importo di fornitura dei beni significativi e non sulla manodopera per l’installazione o su altre spese.
Nella tabella riassuntiva degli interventi agevolabili per le singole unità immobiliari visionabile al seguente URL:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tabelle-riassuntive-dei-lavori-agevolabili-ristrutturazioni-edilizie
vengono indicate le seguenti opere:
Citofoni, videocitofoni e telecamere
Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti