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domandaCome noto il potere di interruzione di ogni dispositivo di protezione dai cortocircuiti “non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione […]” (CEI 64-8, art. 434.3 ) e la “corrente di cortocircuito massima nel PdC” va assunta pari a “10 kA per le forniture trifase […]” e “6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase” (CEI 0.21, art. 5.1.3). Ma quindi in un impianto trifase gli interruttori di circuiti monofase (vicino al PdC) potrebbero essere da 6 kA? Grazie mille.

Anonimo

rispostaPremesso che il dispositivo di protezione contro i corto circuiti deve soddisfare anche la condizione In ≥ Ib, l’art. 434.3.1della Norma CEI 64-8/4 definisce le condizioni alle quali deve rispondere il dispositivo di protezione contro i corto circuiti, e precisamente

“Il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione.”
Pertanto, ai sensi della CEI 0-21 devono essere utilizzati i valori indicati nell’art. 5.1.3 con la specificazione che “per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase” il valore convenzionale è pari a 6 kA, così come indicato nel 4° punto elenco di detto articolo.

L’articolo 434.3.1 prosegue con:
“È tuttavia ammesso l’utilizzo di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore se a monte è installato un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l’energia che essi lasciano passare non superi quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo situato a valle e dalle condutture protette da questi dispositivi.”
È quindi possibile utilizzare, a valle del DPG, dispositivi con potere di interruzione inferiore alla corrente di corto circuito nel punto di consegna purché sia assicurato quanto prescritto nell’articolo, ovvero la protezione di sostegno che deve essere scelta secondo le tabelle di filiazione fornite dal costruttore dei dispositivi.
Non a caso la nota all’art. 434.3.1 specifica detto concetto.

“NOTA In alcuni casi può essere necessario prendere in considerazione, per i dispositivi situati a valle, altre caratteristiche, quali le sollecitazioni dinamiche e l’energia d’arco. Si raccomanda che le informazioni necessarie siano fornite dai costruttori di questi dispositivi.”

 

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