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impianti elettriciHo letto sul sito quanto di seguito;

D: Per un villetta il comune mi chiede valutazione del rischio scariche atmosferiche, volevo sapere se è obbligatorio.

R: Non ci risulta tale obbligo nel contesto degli adempimenti impiantistici in ambito residenziale nei confronti “del comune”.

Non esiste un obbligo palese ma se, come da DM 37/08:

Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.

La villetta è soggetta ad una presentazione di SCIA per nuova edificazione, modifica o ristrutturazioni di sorta, avendo dimensioni maggiori di 200 metri cubi, ai sensi DM 37/08 art. 5 comma 2 lettera d:

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

Anche se l’edificio soggetto a SCIA non presenta obbligo di progettazione degli impianti da parte di professionista abilitato molti sono i Comuni richiedono in allegato alla SCIA la valutazione del rischio dovuto al fulmine che deriva dall’applicazione dell’ultimo comma della lettera d) art. 5 comma 2.

 

impianti elettriciLa lettura del decreto prospettata dal lettore, in questo caso, ci sembra francamente estensiva. Fermo restando che, nei casi in cui l’LPS è previsto, il progetto dello stesso va depositato, l’assenza della valutazione del rischio contro i fulmini non può essere considerata condizione ostativa al rilascio di un permesso di costruire, mancando di fatto ogni presupposto giuridico.