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domandaSecondo DM 37/08 art. 5 da perito industriale iscritto all’ordine dei Periti ho le competenze per eseguire la progettazione a cura di professionista. Si chiede vostro parere in merito all’abilitazione secondo dm 37/08 per le lettere B e G della mia azienda, equiparando il titolo di Perito Industriale iscritto all’ordine ai requisiti di cui art. 4 lettera a) in quanto entrambe le figure sono inquadrabili ai fini della progettazione come professionisti abilitati.

Alessandra Brusadelli

rispostaI requisiti per l’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato si ottengono mediante superamento dell’esame di stato al quale si può accedere con il possesso dei seguenti titoli:
-Diploma di Perito Industriale Capotecnico
-Diploma di Istruzione Tecnica (Dpr 15 marzo 2010 – c.d. Riforma Gelmini)
-Laurea triennale di cui al Decreto ministeriale 4 agosto 2000, come previsto dall’art. 55 comma 2, lettera d) DPR 5 giugno 2001 n. 328.
I requisiti tecnico professionali indicati all’art. 4 comma 1 del DM 37/08 si riferiscono all’ottenimento dell’abilitazione dell’impresa all’installazione di impianti come da art. 3 del medesimo decreto.
In possesso del diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1 del DM 37/08 , presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore è possibile ricoprire il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa installatrice ai sensi dell’ Art. 4 comma 1 lettera b) del DM 37/08.
Il DM 37/08 non parifica, in nessun articolo, i requisiti per l’accesso alle libere professioni (e quindi all’esercizio delle attività riservate per legge alle stesse) di ingegnere (triennale o quinquennale, perito industriale e perito industriale laureato), che sono definiti con altri provvedimenti legislativi, con i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 comma 1 del DM 37/08 necessari per l’abilitazione delle imprese all’installazione di impianti.
Si ricorda che per l’esercizio della libera professione, e a seguito dell’apposizione del timbro professionale sugli elaborati prodotti dal perito industriale iscritto all’ Ordine professionale, è obbligatoria l’iscrizione alla Cassa di di categoria e il pagamento dei relativi contributi previdenziali integrativi sul fatturato e soggettivo sul reddito professionale.

 

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