In un ampliamento di una struttura terziaria, l’impresa chiede l’installazione di un nuovo punto di consegna da parte dell’ente erogatore, al posto della richiesta di aumento della potenza contrattuale di quello esistente. I motivi della richiesta sono dovuti, a dire dell’impresa, alle condizioni fatiscenti dell’impianto esistente: assenza di certificato di conformità; obsolescenza; non conoscenza specifica. Ho contestato all’impresa quanto affermato, considerato che, trattandosi di ampliamento dell’impianto esistente e in quanto tale verificandosi le condizioni che l’ampliamento non è identificabile né realizzato in esclusiva nei locali nuovi la richiesta non può essere accolta. L’impresa ha l’obbligo di verificare la compatibilità con l’impianto vecchio e “segnalare” gli interventi necessari al fine di dare corso a lavori specifici, affidati alla stessa con separata contabilità o addirittura a terzo soggetto. L’eventuale richiesta per una nuova fornitura può essere argomentata solo ed esclusivamente per alimentare impianti dedicati e indipendenti dagli impianti preesistenti.
Cosimo Maisto
La soluzione prospettata dall’impresa non è percorribile, in quanto in contrasto con le regole dell’Authority. In particolare, il riferimento è l’articolo 5 “Unicità del punto di prelievo e tensione di alimentazione” dell’Allegato C “Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione – TIC” alla Delibera 27 dicembre 2019568/2019/R/eel.:
5.1 Per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.3 e nel caso di punti di emergenza e fermo restando quanto previsto al comma 1.1 in materia di Unità di consumo.
5.2 Per le utenze domestiche in bassa tensione può essere richiesta l’installazione di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all’alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile. Tali punti di prelievo possono essere utilizzati anche per l’alimentazione di un punto di ricarica privato per veicoli elettrici.
5.3 In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze di cui al comma 2.2, lettere a) e d), del TIT, può essere richiesta dal medesimo titolare l’installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici […]. Se non si rientra nelle deroghe citate non è possibile richiedere più PoD in bassa tensione per una singola unità di consumo.