Per un impianto elettrico per un’abitazione residenziale in cui è prevista una predisposizione per l’allaccio di un punto di ricarica elettrica per auto (modi 1 o 2) è obbligatorio il progetto da parte di un professionista iscritto all’albo? Ricade nel campo di applicazione del decreto 37/08 art. 5 comma 2 lettera d?
Roberto Luigi Valentino Ciardo
L’impianto di ricarica per veicoli elettrici a servizio di un’abitazione rientra nel campo di applicazione del decreto 37/08:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Può essere necessario il progetto da parte di professionista iscritto a ordine o albo non solo per quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 lettera d da lei citato (ad esempio se l’unità abitativa o l’autorimessa è all’interno di un ambiente a maggior rischio in caso di incendio), ma anche se supera i limiti dimensionali di cui alla lettera a:
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;