Avrei bisogno di conferme a riguardo lavori eseguiti su luogo a maggior rischio di incendio e ristoranti, che non abbiamo eseguito noi e che sono stati eseguiti diversi anni fa.
A seguito di queste richieste di manutenzioni e lavori di aggiunte varie(corpi illuminanti, lampade emergenza e controllo dello stato degli impianti.
A mio avviso se interveniamo con qualsiasi tipo di lavoro, dobbiamo verificare che ci sia un progetto dell’ impianto elettrico al fine di controllare che tutto sia rispondente alle normative vigenti, ma che è sprovvisto di progetto iniziale e aggiornamento dei vari lavori fatti nel corso dell’ esercizio dell’ attività.
-Quindi spiego al cliente che dobbiamo prendere in mano lo stato di fatto con un perito abilitato.
-Fare un rilievo con un progettino di fatto ed evidenziare le cose da aggiornare.
-Rilasciare dal perito o dalla nostra azienda una dichiarazione di rispondenza dello stato attuale e a lavori di aggiornamento eseguiti ,rilasciare la dichiarazione di conformità degli aggiornamenti fatti.
Sono giuste le mie prassi?
Stefano Mavaracchio Arteluce
La dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7 comma 6 del DM 37/08 può essere rilasciata solo per gli impianti realizzati dal 13 marzo 1990, entrata in vigore della Legge 46/90 al 26 marzo 2008, entrata in vigore DM 37/2008; così come sotto riportato-
“Art. 7 Comma 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 5 comma 2 (vedi testo articolo di seguito) la dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata solo da un professionista iscritto all’albo professionale che ha esercitato la professione per almeno cinque anni. Il tecnico dipendente di un’azienda installatrice non è professionista che ha esercitato la professione per almeno cinque anni.
Art. 5 Comma 2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché’ impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
A nostro parere la corretta procedura per l’adeguamento di impianti esistenti, in assenza della documentazione di progetto prevista dall’ art. 5 DM 37/08, quindi non per le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria (per quest’ultima è da rilasciare la dichiarazione di conformità), è la seguente:
1) Esecuzione di una verifica con esami a vista e prove ai sensi CEI 64-8/6;
2) Esecuzione di un rilievo dei luoghi e degli impianti;
3) Qualora necessaria la redazione di un progetto di adeguamento, ai sensi CEI 0-2, a firma di professionista abilitato con indicazione degli impianti esistenti e degli interventi di adeguamento normativo e funzionale degli stessi;
4) Esecuzione delle necessarie opere di adeguamento con rilascio della dichiarazione di conformità DM 37/08 completa di tutti gli allegati obbligatori e facoltativi;
5) Redazione per le parti conformi dell’impianto oggetto dell’intervento della dichiarazione di rispondenza a firma professionista abilitato alle condizioni prima indicate;
6) Esecuzione delle verifiche iniziali d’impianto con emissione del rapporto di verifica iniziale ai sensi CEI 64-8/6;
7) Redazione delle istruzioni per la manutenzione e l’uso dell’impianto.
Per gli impianti di nuova realizzazione si applicano integralmente le procedure di cui al DM 37/08.