Il Ministero della transizione ecologica, lo scorso 7 settembre 2022, ha reso ufficiale pubblicandolo sul proprio sito, il decreto 2 agosto 2022, n. 297 dal titolo “Approvazione del modello unico per la realizzazione la connessione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 KW”. L’atteso documento “ufficializza” l’estensione dell’applicazione dell’iter di connessione semplificato per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, come descritto QUI.
Il nuovo modello unico, ricordiamo, è applicabile agli impianti installati su edifici, su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze. Di seguito un estratto del nuovo documento:
Articolo 2 – Campo di applicazione del Modello unico
1. Il Modello unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui all’articolo 1, comma 1, che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
a) ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel Tica ovvero secondo le modalità individuate dall’Arera nell’ambito del Tica, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a);
b) aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW. Ai fini di cui alla presente lettera, la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni Stc (Standard test condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (Cei), espressa in chilowatt;
c) per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.
Articolo 3 – Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con Modello unico
1. Il soggetto richiedente compila e trasmette, in via informatica, al gestore di rete competente il Modello unico.
2. Il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del Modello unico.
3. In fase di presentazione della parte I del Modello unico e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel Tica.
4. Il gestore di rete, secondo modalità definite da Arera, verifica che:
a) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), dandone comunicazione al soggetto richiedente;
b) per l’impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel Tica.
5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, lettere a) e b), la presentazione della parte I del Modello unico comporta l’avvio automatico dell’iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:
a) inviare copia del Modello unico al Comune;
b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna Spa (nel seguito: “Gaudì”);
c) inviare copia del Modello unico al Gse;
d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, secondo quanto stabilito da Arera ai sensi dell’articolo 4;
e) inviare copia delle ricevute delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) al soggetto richiedente;
f) inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite Pec, qualora da questa richiesto ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
6. Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ai sensi del Tica, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e procede a dar seguito all’iter di connessione secondo le disposizioni previste dall’Arera.
7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, sono rispettate le tempistiche e le modalità definite dall’Arera in materia di connessioni. In seguito all’accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5.
8. Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello unico.
9. In fase di presentazione della parte II del Modello unico, il soggetto richiedente prende visione e accetta:
a) il regolamento di esercizio;
b) il contratto per l’erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del Gse, fornito dal medesimo Gse e messo a disposizione dal gestore di rete.
10. A seguito del ricevimento della parte II del Modello unico, il gestore di rete provvede a:
a) inviarne copia al Comune, tramite Pec;
b) inviarne copia al Gse per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del Gse ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal Gse nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato;
c) caricare sul portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto;
d) addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.
11. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello unico.
Articolo 4 – Compiti dei soggetti interessati
1. In attuazione dell’articolo 3, i gestori di rete aggiornano i loro portali informatici, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati, secondo modalità e tempistiche definite da Arera ai sensi del comma 3.
2. Fatto salvo il comma 1, il Gse, Terna Spa, le Regioni, le Province autonome e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel Modello unico.
3. L’Arera dà attuazione al presente decreto completando il contenuto informativo del Modello unico dei dati di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), al fine di permettere la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica, nonché definendo le condizioni tecnico-economiche per la connessione mediante l’utilizzo del Modello unico stesso. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Arera:
a) aggiorna i provvedimenti di propria competenza, identificando le tipologie dei lavori per la connessione degli impianti di produzione che possono rientrare nel perimetro di utilizzo del Modello unico ulteriori rispetto alla fattispecie dei lavori semplici;
b) definisce un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione che i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere ai gestori di rete in caso di esito positivo delle verifiche
c) di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b). L’importo del corrispettivo e le eventuali rate di cui è composto sono determinati in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative attività. Nel caso di importi complessivi superiori a 100 euro, su richiesta del richiedente, il corrispettivo può essere addebitato in due rate: la prima all’atto della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 5, e la seconda all’atto della comunicazione di fine lavori;
d) aggiorna, anche avvalendosi del Gse, le informazioni e la documentazione strettamente necessarie in aggiunta a quelle già previste dal Modello unico per le attività di propria competenza.
4. Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente stesso durante la fase di esercizio dell’impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui si rivolge per le varie evenienze che possono realizzarsi nel corso della vita dell’impianto.
Il decreto è già in vigure, tuttavia, a fronte di quanto previsto dall’articolo 4, diventerà applicabile soltanto dopo che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avrà pubblicato l’apposita delibera, che dovrà avvenire entro il 7 dicembre di quest’anno. In questo ultimo periodo rimane in vigore il modello previsto dal decreto 19 maggio 2015 per gli impianti fino a 50 kW.