Gli impianti temporanei (fiere, sagre, ecc) hanno sempre obbligo di progettazione da parte di professionista anche se hanno dimensioni e potenza inferiori ai limiti indicati nel decreto 37/08.
Maurizio Bisin
Gli impianti temporanei qualora a servizio degli edifici rientrano nel campo di applicazione del decreto 37/08, qualora temporanei non a servizio degli edifici non rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08. Nel caso di impianti di pubblico spettacolo l’obbligo di progetto viene declinato secondo gli obblighi e le prescrizioni emesse dalla competente Commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo.
Si consiglia in ogni caso la redazione della documentazione di progetto, vedasi anche nostra risposta del 18.11.2019.
Utile anche il contenuto della Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 1212 del 23/03/2009, riferita agli impianti temporanei realizzati nelle attività soggette a vigilanza antincendio disciplinati dal D.M. 22-2-1996 n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento” pubblicato nella G.U. 16 maggio 1996, n. 113.