Per effetto del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato lo scorso dicembre, per i nuovi edifici per i quali la domanda di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, diventa obbligatoria l’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”. Tale obbligo si estende anche in caso di ristrutturazioni che richiedono il permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma c).
Il nuovo documento ha modificato quanto finora previsto dal Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01, art. 24 e art. 135-bis), rendendo obbligatoria l’apposizione dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga”, finora volontaria. Risulta quindi prescritta l’applicazione delle guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, 2 e 3. Dovrà quindi essere predisposta dal tecnico la relativa documentazione da allegare alla segnalazione certificata ai fini dell’agibilità.
Entro il 24 marzo 2022, ovvero 90 giorni dall’entrata in vigore del documento, il Ministero dello sviluppo economico dovrà aggiornare il decreto 37/08 per inserirvi i contenuti necessari a rendere operativa l’applicazione delle prescrizioni contenute nel DLgs 207/21 in materia di intfrastrutturazione elettronica degli edifici.
Di seguito il testo dell’articolo 4 “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici” contenente le nuove prescrizioni:
Art. 4
(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole "negli stessi
installati," sono inserite le seguenti: "e, ove previsto, di rispetto
degli obblighi di infrastrutturazione digitale";
b) all'articolo 24, comma 5, dopo la lettera e), e' aggiunta la
seguente: "e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda
ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto
previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.";
c) all'articolo 135-bis, dopo il comma 2, e' inserito il seguente
"2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di nuove opere che
richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1
e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata
presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei
prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e'
attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla
banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo
quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3,
su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di
costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione e'
necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo
4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione e'
tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al
Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)
ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con
modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.";
d) l'articolo 135-bis, comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Gli
edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo, per i quali
la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del
1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione,
dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria
e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga',
rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis-".
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il
proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ai fini della definizione
delle modalita' attuative degli obblighi di infrastrutturazione
digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad
alta velocita' in fibra ottica a banda ultra larga di cui
all'articolo 135- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.