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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 166 del 13 luglio 2021, il Decreto del Ministero dell’Interno 30 giugno 2021 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto”.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi e con lo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione (articolo 2), la progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate devono essere realizzati in modo da:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché’ di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
e) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.
A tal fine si applicano le prescrizioni contenute nella Regola tecnica di prevenzione incendi (allegato 1). In particolare, troviamo le disposizioni relative agli impianti elettrici all’articolo 15, mentre il successivo articolo 16 contiene le prescrizioni relative all’impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche.
Di seguito si riporta un breve stralcio del decreto.

MINISTERO DELL’INTERNO
Decreto 30 giugno 2021
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (21A04148)
(GU n.166 del 13-7-2021)

Art. 1
Scopo e campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.

Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti di cui all’art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da:
f) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché’ di incendio e di esplosione;
g) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
h) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
i) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
j) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.

Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto […].

Allegato 1
(articolo 3)
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione di tipo L-GNL, L-GNC e LGNC/ GNL alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.

15. Impianto Elettrico.
15.1 Gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati e gestiti in conformità alla regola dell’arte, alla legislazione vigente in materia ed alle norme tecniche applicabili.
15.2 Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, anche ai fini della loro manutenzione programmata, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme tecniche applicabili.
15.3 Il dispositivo di sezionamento atto a togliere tensione a tutte le utenze, ad eccezione dei sistemi di sicurezza che devono rimanere in funzione in caso di emergenza, deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e chiaramente segnalato, nonché esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione.
Deve essere previsto un dispositivo di sezionamento atto a togliere tensione ai sistemi di sicurezza che devono rimanere in funzione in caso di emergenza; in caso di emergenza in atto, la manovra di tale dispositivo deve essere effettuata dalle squadre di soccorso, in accordo al piano di emergenza ed alle procedure ivi contenute.
15.4 Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori, dispositivi di sicurezza, comandi di emergenza e le aree in cui sono posizionate le istruzioni di sicurezza devono essere sufficientemente illuminate, anche in condizioni di emergenza, al fine di agevolarne la sorveglianza. Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza possono essere adottati i criteri di dimensionamento ed i livelli di illuminamento minimi indicati nella norma tecnica EN 1838.
15.5 Tutti i sistemi di sicurezza installati per funzionare in caso di emergenza (sistemi di rivelazione di atmosfere infiammabili e incendio, sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio, impianti di protezione antincendio, ecc.) devono essere dotati di un’alimentazione elettrica di sicurezza ad interruzione breve e con una autonomia non inferiore a 30 minuti e in ogni caso compatibile con il tempo di funzionamento dei sistemi di sicurezza alimentati.

16. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche.
16.1 L’impianto deve essere collegato ad un impianto di terra e devono essere realizzate le misure necessarie alla protezione dagli effetti delle scariche atmosferiche, diretti e indiretti, a seguito del calcolo della probabilità di fulminazione, secondo quanto indicato dalla disposizioni vigenti e dalle norme tecniche applicabili.
16.2 Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento equipotenziale tra impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto di idonea apparecchiatura di sicurezza per la verifica dell’ottenimento della continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore di sicurezza incorporato nella pinza). L’avvio delle operazioni di riempimento deve essere condizionato all’assenso del collegamento di terra.

A cura di:

Antonello Greco